Ordinanza n. 190/1982
Altra decisione · depositata il 17/11/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 203Codice penale
- art. 10r.d.l. 1509/1927
usata come parametro
citata
- art. 87legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10,
comma primo, del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, conv. in legge 5
luglio 1928, n. 1760 (provvedimenti per l'ordinamento del credito
agrario) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1975 dal Pretore di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Vecchiettini Giorgio, iscritta al n. 81
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;
2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1978 dal Pretore di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Bussolari Claudio, iscritta al n. 372
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 293 dell'8 ottobre 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze del Pretore di Ferrara indicate in
epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 primo comma,
r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in l. 5 luglio 1928, n.
1760, secondo il quale il debitore di un credito agrario, che deteriori
o distragga gli oggetti sottoposti al privilegio speciale previsto
dalla stessa legge, è punito con le pene comminate dall'art. 203 cod.
pen. abrogato, sostituito dall'art. 334 cod. penale attuale,
riguardante il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte
a pignoramento o sequestro e le relative sanzioni penali.
Considerato che con la l. 24 novembre 1981 n. 689, concernente
modifiche al sistema penale, sono state apportate sostanziali
innovazioni al riguardo, prevedendosi fra l'altro (art. 87) la
punibilità a querela del reato di soppressione, distruzione,
dispersione o deterioramento di cose sottoposte a pignoramento o
sequestro giudiziario o conservativo, e stabilendosi, altresì, (art.
99) che, per i reati perseguibili a querela, nel caso in cui, come in
quello attuale, è pendente il procedimento, il giudice informi la
persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di
querela, decorrendo il termine dal giorno in cui la persona offesa è
stata informata;
che, pertanto, si ravvisa la necessità di disporre la restituzione
degli atti al Pretore di Ferrara perché riesamini la rilevanza delle
questioni sollevate alla stregua delle nuove norme intervenute in
materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ferrara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIAELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte