Art. 203 c.p.
Pericolosita' sociale
[1]Agli effetti della legge penale, e' socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando e' probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
[2]La qualita' di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva