Ordinanza n. 191/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/1985 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 2d.P.R. 1019/1960
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo
comma, legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1977 dal
Tribunale di Lodi nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Ursus
Peroni contro Macagni Pompeo ed altri, iscritta al n. 354 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 272 dell'anno 1977.
Visto l'atto di costituzione della S.a.s. Ursus Peroni;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che con l'ordinanza di rimessione di cui in epigrafe il
Tribunale di Lodi ha rilevato che l'art. 11, secondo comma, della legge
15 luglio 1966, n. 604, escludendo i licenziamenti collettivi dalla
disciplina dettata per i licenziamenti individuali, nega il diritto dei
lavoratori licenziati collettivamente di ottenere l'accertamento
giurisdizionale della illegittimità del licenziamento per violazione
dei criteri di scelta del personale da licenziare stabiliti dall'art. 2
dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 (reso efficace erga
omnes con d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019) e dell'accordo
interconfederale 5 maggio 1965 e ne ha quindi denunciata la
illegittimità costituzionale in quanto viola l'art. 24 Cost. perché
l'impossibilità del lavoratore collettivamente licenziato di far
valere in giudizio qualsiasi conseguenza della mancata osservanza dei
criteri di scelta di cui alla normazione collettiva, costituisce
lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e l'art. 3
Cost. perché ai lavoratori collettivamente licenziati è riservato
ingiustificatamente un trattamento deteriore rispetto a quello fatto ai
lavoratori colpiti da licenziamenti individuali.
Considerato che la denuncia non riguarda e non poteva riguardare
gli accordi interconfederali che dettano i criteri per la scelta dei
lavoratori da colpire con il licenziamento collettivo, e propriamente
l'art. 2 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 siccome di natura
contrattuale;
che, in sostanza si chiede alla Corte, con l'abrogazione dell'art.
11, legge n. 604 del 1966, di sostituire alla disciplina apprestata dal
legislatore per i licenziamenti collettivi quella prevista dallo stesso
legislatore per i licenziamenti individuali;
che l'invocato sindacato verrebbe a colpire una scelta
discrezionale operata dal legislatore;
che detta scelta, peraltro, è razionale e giustificata dalla
diversità delle fattispecie e dalla diversità degli interessi
regolati;
che secondo quanto costantemente ritenuto da questa Corte (sent. n.
63/82), è consentito, in materia processuale, stabilire procedure
differenziate in quanto la tutela giurisdizionale ben può
diversificarsi in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte
in giudizio;
che, peraltro, secondo la più recente giurisprudenza dei Giudici
di merito e della Corte di Cassazione, la disciplina legislativa
dell'istituto, conforme, sia pure in parte, alle direttive della
Comunità Economica Europea, non priva il lavoratore, colpito dal
licenziamento collettivo, di tutela dinanzi al giudice ordinario;
che detta tutela, ferma restando la incensurabilità delle scelte
tecniche e produttive dell'imprenditore, quale estrinsecazione della
libertà di iniziativa economica garantitagli dalla Costituzione (art.
41), consiste: a) nel sindacato della ricorrenza dei presupposti che
hanno determinato il ricorso, da parte del datore di lavoro, alla
procedura collettiva e la obiettività della scelta con la conseguente
possibilità anche di una tutela reale del lavoratore nel caso in cui,
per difetto dei detti presupposti, il licenziamento deve qualificarsi
come individuale; b) nell'accertamento della ricorrenza delle
condizioni di efficacia del recesso (quali il decorso del termine
fissato per l'esaurimento delle procedure di conciliazione previste
dagli accordi collettivi) e nel controllo dell'osservanza da parte del
datore di lavoro dei criteri fissati dai patti sindacali di categoria
per la concreta selezione dei dipendenti da licenziare (il cui
rispetto, se contestato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare)
con la conseguenza, nel caso di inosservanza da parte del datore di
lavoro di dette regole, dell'obbligo risarcitorio, dovendosi il recesso
considerare illecito;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale è manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966,
n. 604 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Tribunale
di Lodi con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte