Ordinanza n. 191/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/05/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 445Codice di procedura penale
- art. 132Codice della strada
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo
comma, seconda parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 2
dicembre 1993 dal Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente
tra Anacardi Nevio e il Prefetto di Forlì, iscritta al n. 261 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che in sede di giudizio di opposizione promosso avverso
un provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida
emesso in data 29 settembre 1993, in relazione a precedente
accertamento di guida in stato di ebbrezza rilevato a carico del
ricorrente, il Pretore di Forlì ha sollevato, con ordinanza del 2
dicembre 1993, questione di legittimità costituzionale dell'art.
186, secondo comma, secondo periodo, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in riferimento agli
articoli 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;
che il Pretore osserva che l'art. 186 citato, nel prevedere il
reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, stabilisce, nella
impugnata seconda parte del secondo comma, che all'accertamento di
detto reato consegua la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, tra un minimo e un massimo ivi
fissato;
che, trattandosi di sanzione accessoria, e non di provvedimento
cautelare, la sospensione della patente implica valutazioni di
responsabilità e parametri retributivi propri del giudizio
sull'illecito penale, mentre la norma impugnata prevede due distinti
procedimenti, quello penale sul reato di guida in stato di ebbrezza e
quello amministrativo per l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria in discorso;
che ad avviso del rimettente detti procedimenti, essendo
autonomi e non collegati da relazioni di pregiudizialità, possono
sfociare in determinazioni contrastanti, sia sull'accertamento del
fatto che sulle sue conseguenze, in particolare tra il giudice penale
ed il giudice investito dell'opposizione avverso il provvedimento
prefettizio;
che questa disciplina sarebbe lesiva, per il giudice a quo, in
primo luogo dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto
il pericolo di contrastanti giudizi sulla stessa vicenda
confliggerebbe con il principio del giudice naturale: nella specie,
tutte le valutazioni inerenti e collegate ad una responsabilità
penale dovrebbero essere attribuite al giudice penale;
che, in secondo luogo, la previsione della sanzione
amministrativa accessoria per il reato in discorso darebbe luogo, per
il rimettente, a contrasto con il principio di eguaglianza, nel caso
che il processo penale venisse definito con il rito del
patteggiamento; anche in questa ipotesi, infatti, risulterebbe
applicabile la sanzione amministrativa accessoria in discorso, con
disparità di trattamento rispetto ad altre, anche più gravi,
ipotesi di reato, suscettibili di definizione con il medesimo rito
speciale, ma riguardo alle quali non è consentita, ex art. 445 del
codice di procedura penale, l'applicazione di pene accessorie;
che, sotto questo profilo, il trattamento complessivo
dell'imputato del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool
risulterebbe conclusivamente deteriore rispetto a quello stabilito
per gli imputati di altri reati, e dunque lesivo degli articoli 3 e
24 primo comma, della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, che ha richiesto una declaratoria di inammissibilità o
infondatezza della questione;
che, in particolare, con memoria successivamente depositata
l'Avvocatura ha osservato che, alla data dell'accertamento della
guida in stato di ebbrezza alcoolica (29 settembre 1993) la
disciplina del codice della strada era quella del testo originario
del decreto legislativo n. 285 del 1992, che non prevedeva ancora,
per la guida in stato di ebbrezza, la misura della sospensione
provvisoria della patente di guida; misura, questa, poi introdotta
dall'art. 223, terzo comma, del codice, nel testo modificato con il
decreto legislativo n. 360 del 1993, entrato in vigore il 1 ottobre
1993;
che, pertanto, la prospettazione del giudice a quo circa il
profilo del contrasto di giudizi sullo stesso fatto non ha ragione di
essere, in quanto l'impugnato art. 186 del codice della strada
applicabile nel giudizio principale prevedeva solamente che la
sanzione amministrativa in argomento conseguisse all'accertamento
(definitivo) del reato in sede penale, così rimanendo esclusa in
radice ogni ipotesi di contrasto tra le due sedi;
che, comunque, neppure risulterebbe fondato il profilo
concernente i riflessi applicativi della disciplina del
patteggiamento, in quanto, anche a superare il carattere puramente
ipotetico della questione, solo l'accertamento del reato avrebbe
potuto consentire l'applicazione della sanzione amministrativa,
peraltro estranea alla materia penale e dunque legittimamente
applicabile all'esito del rito alternativo, al contrario delle
sanzioni penali accessorie;
Considerato che, secondo quanto riferito nell'ordinanza di rinvio,
il giudizio a quo ha ad oggetto un provvedimento prefettizio di
sospensione della patente di guida adottato in data 29 settembre 1993
e dunque anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360, recante "Disposizioni
correttive e integrative del codice della strada, approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", entrata in vigore
stabilita per il 1 ottobre 1993, ex art. 132 dello stesso decreto
legislativo;
che, pertanto, rispetto all'oggetto del giudizio di opposizione
dinanzi al Pretore rimettente non può trovare applicazione la
disciplina introdotta con il richiamato decreto legislativo n. 360
del 1993 e, segnatamente, quella - censurata dal giudice a quo sia
pure in via mediata, attraverso l'impugnativa dell'art. 186 del
codice stradale - che, modificando l'art. 223 del nuovo codice della
strada, ha previsto (terzo comma) la possibilità di adottare la
misura della sospensione provvisoria della patente di guida, con
provvedimento del prefetto, a seguito di constatazione di varie
ipotesi di reato tra cui quella della guida sotto l'influenza
dell'alcool prevista dall'impugnato art. 186 del codice in argomento,
prima della formazione del giudicato sul reato stesso; una
possibilità, questa, in precedenza accordata solo in relazione ad
ipotesi di reato caratterizzate da eventi di danno alla persona (art.
223, primo e secondo comma, in relazione all'art. 222, secondo comma,
del codice, nel testo anteriore alle modifiche di cui al citato
decreto legislativo n. 360 del 1993);
che, dato questo quadro normativo di riferimento, la questione
sollevata dal giudice a quo risulta priva del necessario requisito
della rilevanza, giacché essa denuncia un possibile contrasto tra
valutazioni e provvedimenti (del prefetto in sede di applicazione
della misura provvisoria, e del giudice in sede di definizione del
processo sul fatto-reato) che non può discendere dalla norma
impugnata ovvero dalla disciplina a questa collegata (capo II,
sezione II del titolo VI del codice), quale delineata dalle norme del
nuovo codice stradale che sono applicabili nel giudizio principale;
che, risultando pertanto l'esito del giudizio a quo indipendente
dalla risoluzione della censura di illegittimità costituzionale, va
in conclusione dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione sollevata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo comma, seconda
parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo
comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Forlì,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte