Ordinanza n. 191/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 425Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24
gennaio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Sala Consilina, iscritta al n. 317 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 24 gennaio 1997 il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Sala Consilina ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non
possa partecipare all'udienza preliminare nei confronti di alcuni
imputati il giudice che abbia, in una precedente sentenza di
applicazione della pena concordata resa nei confronti di altri
imputati, valutato incidentalmente la posizione dei primi, esprimendo
un giudizio sulla sussistenza degli elementi materiali del reato
contestato, agli uni e agli altri, a titolo di concorso;
che nell'ipotesi anzidetta, che ricorre nel giudizio principale,
il rimettente ravvisa una violazione dei parametri costituzionali
invocati, alla stregua della sentenza n. 371 del 1996 di questa
Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede quale
causa di incompatibilità al giudizio nei confronti di un imputato la
precedente pronuncia di una sentenza, resa nei confronti di soggetti
diversi, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine
alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata;
che, ad avviso del rimettente, l'ipotesi sottoposta a scrutinio
sarebbe analoga a quella oggetto della sentenza citata: la sentenza
di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. comporta
l'apprezzamento della sussistenza di elementi oggettivi dei reati
contestati, assumendo pertanto forza pregiudicante rispetto alla
successiva valutazione sulla responsabilità di altri imputati dei
medesimi reati a titolo di concorso; d'altra parte, il giudice
dell'udienza preliminare è chiamato a svolgere, in essa, una
funzione qualificabile come giudizio, in particolare a seguito della
modifica dell'art. 425 cod. proc. pen. apportata con la legge 8
aprile 1993, n. 105, giacché il decreto che dispone il giudizio
presenta un "contenuto di accertamento positivo", sia pure di
carattere probabilistico, della sussistenza di elementi idonei a
fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che la disciplina dell'incompatibilità del giudice
vale a evitare che l'attività di "giudizio", cioè la valutazione
sul merito dell'accusa, sia, o appaia, pregiudicata da precedenti
valutazioni della medesima natura compiute dallo stesso giudice;
che, come numerose volte è stato affermato da questa Corte,
nell'udienza preliminare il giudice è chiamato non già a svolgere
una valutazione sul merito dell'accusa, bensì a controllare la
legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico
ministero, dandole ingresso ovvero paralizzandola, con una
delibazione di carattere processuale (sentenze nn. 311, 206 e 94 del
1997; ordinanze nn. 91 del 1998, 367 e 97 del 1997, 410, 333, 279,
232 e 24 del 1996);
che l'anzidetta configurazione dell'udienza preliminare esclude
che in essa possa ravvisarsi una funzione di "giudizio" - come tale
suscettibile di essere condizionato da precedenti attività
valutative e decisorie - e ciò anche dopo la modifica dell'art. 425
cod. proc. pen. operata dalla legge 8 aprile 1993, n. 105, con la
soppressione del requisito dell'evidenza ai fini del decreto che
dispone il giudizio, poiché comunque l'apprezzamento del giudice, in
detta udienza e in vista di detto decreto, "non si sviluppa ...
secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza,
ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare ... se
risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del
dibattimento" (sentenze nn. 51 del 1997 e 71 del 1996);
che, in assenza dei caratteri del giudizio, non può delinearsi
alcun pregiudizio, rilevante in termini di imparzialità e terzietà
del giudice;
che pertanto, non apportando il rimettente argomentazioni idonee
a condurre a diversa conclusione, la questione sollevata deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Sala
Consilina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte