Ordinanza n. 192/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1115/1968
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge
5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli
interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione
dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni
familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati);
1 della legge 8 agosto 1972 n. 464 (Modifiche ed integrazioni della
legge 5 novembre 1968, n. 1115 in materia di integrazione salariale e
di trattamento speciale di disoccupazione); 20 della legge 20 maggio
1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario); 2 della
legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento
della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e
lo sviluppo del settore), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Grasso Custode ed altri e l'Alfa
Romeo Auto S.p.a. ed altro, iscritta al n. 608 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Di Terlizzi Mauro e l'Alfa Romeo
Auto S.p.a., iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione dell'Alfa Lancia Industriale S.p.a.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Milano, nel procedimento civile
promosso da Grasso Custode ed altri contro Alfa Romeo S.p.a. ed
altro, con ordinanza del 18 gennaio 1988 (R.O. n. 608 del 1988), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2
della legge 5 novembre 1968, n. 1115; 1 della legge 8 agosto 1972, n.
464; 20 della legge 20 maggio 1975, n. 164; 2 della legge 12 agosto
1977, n. 675, nella parte in cui non prevedono criteri obbiettivi di
selezione e scelta, quale la rotazione, per i lavoratori da mettere
in Cassa Integrazione Guadagni;
che, a parere del remittente, risulterebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe consentita
la possibilità di effettuare discriminazioni tra lavoratori;
b) l'art. 4 della Costituzione, in quanto sarebbe leso il
principio del divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro o
nella esclusione dallo stesso;
c) l'art. 41 della Costituzione, per il pregiudizio che deriva
ai principi dell'utilità sociale e ai valori della libertà e
dignità umana;
che si sono costituiti nel giudizio, il Banco Roma S.p.a., quale
società incorporante la Finmilano S.p.a. già Alfa Romeo S.p.a., il
Credito Italiano S.p.a., quale società incorporante la So.Fin.Par.,
già Alfa Romeo S.p.a., e l'Alfa Lancia Industriale S.p.a. che hanno
concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;
che è intervenuta nel giudizio anche l'Avvocatura Generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, che ha assegnato analoghe conclusioni;
che lo stesso Pretore di Milano, nel procedimento civile tra Di
Terlizzi Mauro e Alfa Romeo Auto S.p.a., con ordinanza dello stesso
giorno (R.O. n. 609 del 1988), ha sollevato identica questione di
legittimità costituzionale;
che nel giudizio si sono costituite le stesse parti di cui al
precedente giudizio ed è intervenuta anche l'Avvocatura Generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, rassegnando identiche conclusioni di inammissibilità o di
infondatezza.
Considerato che i giudizi, per la identità delle questioni
sollevate, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 694 del 1988, ha dichiarato la
stessa questione inammissibile;
che non vi è motivo di mutare la decisione, non essendo stati
prospettati motivi nuovi e diversi, per cui le questioni sollevate
vanno dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5
novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli
interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione
dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni
familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati);
1 della legge 8 agosto 1972 n. 464 (Modifiche ed integrazioni della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale
e di trattamento speciale di disoccupazione); 20 della legge 20
maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario); 2
della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il
coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la
riconversione e lo sviluppo del settore), in riferimento agli artt.
3, 4 e 41 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Milano con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte