Ordinanza n. 192/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2Codice penale
- art. 324Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen.
nel testo anteriore alla legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica
dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio, e
degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale),
promossi con ordinanze emesse il 25 giugno 1998 dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Sondrio ed il 2 dicembre
1997 dal tribunale di Sondrio, iscritte, rispettivamente, ai nn. 655
e 864 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 49, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emanata il 25 giugno 1998, pervenuta a
questa Corte il 25 agosto 1998 (r.o. n. 655 del 1998), il giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Sondrio ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen.
(Abuso d'ufficio), nel testo vigente prima della novella recata
dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica
dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio, e
degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), per
contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 97
della Costituzione;
che la rilevanza della questione è ritenuta dal remittente sulla
base della considerazione che il fatto per cui è giudizio, commesso
all'epoca in cui era in vigore la norma denunciata, appare
astrattamente sussumibile anche nella fattispecie dell'art. 323 cod.
pen. come sostituito dall'art. 1 della legge n. 234 del 1997, onde
non potrebbe pervenirsi ad una pronuncia di non doversi procedere
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ai
sensi dell'art. 2, secondo comma, del codice penale; e che d'altra
parte la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale del
precedente testo dell'art. 323 è necessaria, dovendosi, in caso di
dichiarazione di illegittimità costituzionale della predetta norma,
cui conseguirebbe la caducazione ex tunc della medesima, pervenire ad
una pronuncia di proscioglimento perché il fatto non è più
previsto come reato, in ossequio al principio di irretroattività
della legge penale, che impedirebbe di applicare la norma di cui al
nuovo art. 323 cod. pen; ovvero, ove si ritenesse che tornino a
rivivere gli originari artt. 323 e 324 cod. pen., come vigenti prima
della novella del 1990, dovendosi raffrontare queste ultime norme con
quella attualmente vigente, per gli effetti dell'art. 2, terzo comma,
cod. pen;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, l'ordinanza richiama
il principio di tassatività delle norme incriminatrici, derivante
dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che esprimerebbe
l'esigenza di evitare la genericità e l'indeterminatezza della
fattispecie, in modo che sia assicurata al giudice la possibilità di
individuare, a mezzo degli usuali metodi ermeneutici, la condotta
penalmente rilevante, nonché in modo che sia consentito ai
consociati di conoscere preventivamente ciò che è reato e ciò che
non lo è;
che, ciò premesso, il remittente osserva che, secondo
l'interpretazione corrente dell'art. 323 cod. pen. nel testo
previgente, venivano ricompresi nella condotta incriminata ogni
violazione del parametro di doverosità quale risulta dalle regole
normative improntate ai principi di legalità, imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione, ogni comportamento
esplicantesi in un'illecita deviazione dai fini istituzionali,
nonché gli atti viziati da eccesso di potere;
che, ad avviso del giudice a quo siffatta interpretazione, che
costituirebbe "diritto vivente", non consentirebbe di escludere dubbi
sull'indeterminatezza della fattispecie penale, in relazione ad
espressioni quali "parametro di doverosità" e "fini istituzionali",
e alla figura normativamente non definita, e in costante evoluzione,
dell'eccesso di potere;
che, inoltre, la incertezza della norma non permetterebbe un
efficace esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24,
secondo comma, della Costituzione;
che, infine, la insufficiente determinatezza della fattispecie,
anche per il "ruolo centrale" del dolo specifico, che finirebbe per
decidere della stessa illiceità di una condotta di per sé neutra,
comprometterebbe il buon andamento della pubblica amministrazione,
poiché "le incursioni del giudice penale nella sfera amministrativa,
in assenza di univoci criteri oggettivi idonei a delimitare il
confine fra lecito ed illecito", rischierebbero di paralizzare anche
le più ordinarie attività dei pubblici funzionari, dal che
discenderebbe altresì la violazione dell'art. 97 della Costituzione;
che, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1997, pervenuta a questa
Corte il 19 novembre 1998 (r.o. n. 864 del 1998), il tribunale di
Sondrio ha sollevato a sua volta questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, dell'art. 323 cod. pen., nel testo vigente prima della
modifica recata dalla legge n. 234 del 1997;
che gli argomenti addotti dal remittente, in punto di non
manifesta infondatezza, sono analoghi a quelli svolti nell'ordinanza
iscritta al n. 655 r.o. 1998, con riguardo al solo art. 25, secondo
comma, della Costituzione; mentre, in punto di rilevanza, il giudice
a quo afferma che, rientrando astrattamente il fatto nella
fattispecie come delineata nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen.,
la norma di cui al testo previgente troverebbe necessaria
applicazione, dovendo il giudice, qualora accerti che la condotta
ascritta all'imputato rientra anche in tale ultima fattispecie,
verificare quale delle due norme sia più favorevole; e che
l'eventuale accoglimento della questione, con conseguente espunzione
ex tunc della norma dall'ordinamento, determinerebbe, ai sensi
dell'art. 2, primo comma, del codice penale, l'emanazione di sentenza
di non doversi procedere perché il fatto non era previsto come reato
all'epoca in cui fu commesso;
che tanto nel primo che nel secondo giudizio non vi è stata
costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Considerato che i giudizi, aventi lo stesso oggetto, possono essere
riuniti per essere decisi con unica pronunzia;
che questa Corte ha già dichiarato manifestamente inammissibili,
per difetto di rilevanza, questioni analoghe, sollevate dagli stessi
remittenti, con ordinanze n. 252 e n. 427 del 1998;
che anche le questioni oggi proposte si appalesano manifestamente
inammissibili per difetto di rilevanza;
che, infatti, le censure mosse al testo previgente dell'art. 323
cod. pen. attengono alla asserita indeterminatezza della fattispecie,
a cui sono riconducibili, nella prospettazione dello stesso
remittente, anche i profili di violazione degli artt. 24, secondo
comma, e 97 della Costituzione, sollevati dalla sola ordinanza r.o.
n. 655 del 1998;
che gli stessi remittenti premettono che i fatti sui quali sono
chiamati a giudicare appaiono sussumibili anche nella fattispecie
descritta dal nuovo testo dell'art. 323 cod. pen., riguardo alla
quale non sollevano alcun dubbio di insufficiente determinatezza,
ancorché si tratti di norma più favorevole, destinata in ipotesi a
trovare applicazione ai sensi dell'art. 2, terzo comma, cod. pen;
che l'asserita indeterminatezza della preesistente fattispecie
riguarderebbe non già l'intera area delle condotte punibili, ma solo
quelle connotate da elementi di incerta definizione, come la generica
antidoverosità, il contrasto con i fini istituzionali e il vizio di
eccesso di potere: non, dunque, le condotte di abuso connotate da
violazione di specifiche norme di legge o di regolamento e tali da
causare intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale
all'agente o ad altri, ovvero un danno ingiusto ad altri, come quelle
descritte nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen, come modificato
dall'art. 1 della legge n. 234 del 1997;
che, pertanto, il giudizio sui fatti sottoposti ai remittenti non
verrebbe in alcun modo influenzato dalla eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale del testo previgente dell'art. 323 cod.
pen. nella parte in cui conteneva - in ipotesi - l'indicazione di
ulteriori condotte punibili non sufficientemente determinate, in
quanto connotate dai predetti elementi di incerta definizione
(ordinanza n. 427 del 1998);
che ove, per converso, i fatti risultassero riconducibili a tale
ultimo tipo di condotte, ma non a quelle indicate dal nuovo testo
dell'art. 323, la questione sollevata apparirebbe comunque
irrilevante in quanto, come ammettono gli stessi remittenti, in
questo caso la norma sopravvenuta imporrebbe di prosciogliere gli
imputati perché il fatto non è più previsto come reato;
che risulta dunque in ogni caso inapplicabile quella parte della
norma incriminatrice - non più in vigore - sulla quale si appuntano
i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai giudici a
quibus;
che, d'altra parte, il raffronto fra la norma incriminatrice
vigente all'epoca dei fatti e quella sopravvenuta, per determinare la
norma applicabile, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del codice
penale, non comporta alcuna applicazione giudiziale delle norme
stesse, ma costituisce una mera operazione logica di confronto fra
due descrizioni di fattispecie, e fra ciascuna di esse e la condotta
contestata all'imputato, operazione preliminare e strumentale
rispetto alla scelta della norma eventualmente applicabile, e non
condizionata dall'eventuale dubbio di illegittimità costituzionale
dell'una o dell'altra norma; mentre solo all'esito di tale operazione
di raffronto il giudice individuerà quale sia la norma applicabile
nel giudizio, in ordine alla quale possa proporsi una eventuale
questione di legittimità costituzionale rilevante nel giudizio
stesso (ordinanza n. 252 del 1998).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice
penale (Abuso d'ufficio), nel testo anteriore alla modifica recata
dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica
dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio, e
degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale),
sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, 25,
secondo comma, e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Sondrio, e dal tribunale di
Sondrio, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte