Ordinanza n. 193/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186,
ultimo comma, ultima ipotesi, e 189, primo comma, c.p.m.p.
(Insubordinazione), promossi con le ordinanze emesse dai tribunali
militari territoriali di Torino il 16 e il 29 settembre 1981, di Verona
il 23 settembre 1981, di Padova l'11 settembre 1981, di Torino l'11
dicembre 1981 e di Padova l'11 e il 25 novembre, il 18 settembre e il
18 e il 25 novembre 1981, rispettivamente iscritte ai nn. 725, 726, 737
e 842 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 119, 160, 162, 219, 255 e
256 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 47, 68, 122, 199, 227, 234 e 241 del 1982.
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che i Tribunali militari territoriali di Torino, di Verona
e di Padova hanno impugnato, con le dieci ordinanze indicate in
epigrafe, gli artt. 186, ultimo comma, prima e seconda ipotesi (reati
di insubordinazione con lesione lieve, o con atti violenti di gravità
inferiore, contro un superiore ufficiale e contro un superiore non
ufficiale), e 189, primo comma, (reato di insubordinazione con ingiuria
o minaccia contro un superiore ufficiale) del codice penale militare di
pace, assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Considerato che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;
considerato che le questioni sono già state decise con la sentenza
n. 103 del presente anno, la quale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale delle disposizioni di legge sopra indicate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, e 189, primo comma,
c.p.m.p., quest'ultimo limitatamente alla parte in cui prevede la
reclusione militare da tre a sette anni per il reato di
insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale,
questioni sollevate dai Tribunali militari territoriali di Torino,
Verona e Padova, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze
indicate in epigrafe, e già decise da questa Corte con la suindicata
sentenza n. 103 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFAN0 - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte