Ordinanza n. 194/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 856/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto
comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la
ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare - e
interventi per l'armamento privato), in relazione all'art. 3, secondo
comma, stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1988
dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Sante
Maria Luisa ed altre e l'Adriatica di Navigazione S.p.a., iscritta al
n. 629 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno
1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Venezia, nel procedimento civile tra
Sante Maria Luisa ed altre e Adriatica di Navigazione S.p.a., con
ordinanza del 15 aprile 1988 (R.O. n. 629 del 1988), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma,
in relazione al secondo comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856,
nella parte in cui, ai fini del prepensionamento obbligatorio del
personale esuberante, fissa per le donne un limite di età (50 anni)
diverso e inferiore rispetto a quello (55 anni) stabilito per gli
uomini;
che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato
l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si
determina senza giustificato motivo tra lavoratrici e lavoratori e si
verificherebbe, inoltre, contrasto con il quadro normativo formato
dagli artt. 4, primo comma, 35, primo comma, 37, primo comma, della
Costituzione, che consacra i principi della piena parità della donna
lavoratrice rispetto all'uomo in tutti i suoi aspetti, da quello
retributivo alla conservazione del posto di lavoro;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha
concluso per l'inammissibilità o la infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1106 del 1988, ha
già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma ora
censurata, che, quindi, è stata espunta dall'ordinamento giuridico;
che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5
dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta
pubblica - Gruppo Finmare - e interventi per l'armamento privato), in
riferimento agli artt. 3, 4, 35, 37 della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe, perché già
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella stessa parte con la
sentenza di questa Corte n. 1106 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte