Ordinanza n. 194/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 549/1995
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 26, 27
e 34, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza
emessa il 12 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio - Sezione II-bis, sul ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio
di Bolzano S.p.a. contro l'Ente poste italiane ed altri, iscritta al
n. 886 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 51 dell'anno
1998.
Visto l'atto di costituzione delle Poste italiane S.p.a. nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Concetta Marrari, Mario Caldarera ed Emiliano
Amato per le Poste italiane S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe
Albenzio per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel - corso di un giudizio per l'annullamento della
delibera n. 14 del 1996, con la quale il consiglio di amministrazione
dell'Ente poste italiane aveva determinato le nuove tariffe di
spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale - il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del
12 marzo 1998 (r.o. n. 886 del 1998), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 26, 27 e 34, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), per violazione degli artt. 3, 9, primo comma, e 21
della Costituzione;
che il giudice rimettente censura "l'intrinseca
irragionevolezza" della disciplina contenuta nelle disposizioni
denunciate, a causa della discriminazione operata tra le
pubblicazioni di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 2, che vengono a
godere di nuovi benefici tariffari su di una base di costi già
"abbattuta" da benefici previgenti, indirettamente reintrodotti, e le
pubblicazioni ricadenti nel cosiddetto regime libero, per le quali
nessuno di tali benefici viene previsto;
che ne risulterebbero penalizzate, secondo l'ordinanza,
numerosissime pubblicazioni edite a cura di banche, ordini e
rappresentanze di categorie professionali e lavorative, o altri
privati imprenditori, "intenzionati a diffondere gratuitamente
informazioni di interesse per il settore di appartenenza, e quindi di
carattere tecnico, scientifico, culturale, economico e così via", ma
che proprio per l'assenza di abbonamenti stipulati a titolo oneroso
non possono beneficiare - a differenza di quelle contemplate dal
comma 26 - delle agevolazioni postali ivi previste, con un notevole
aggravio dei costi; aggravio che sarebbe stato riconosciuto dalla
stessa più recente legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), che ha, infatti, avvertito
l'esigenza di ridisciplinare la materia;
che a censure non dissimili - sempre secondo il Tribunale
amministrativo regionale rimettente - si presterebbe la disciplina
prevista per il cosiddetto regime libero, se posta a raffronto con il
fortissimo beneficio (75% di riduzione della tariffa già scontata)
previsto dal comma 27 sia "per il bollettino parrocchiale a carattere
postulatorio che per la ricca fondazione, mentre su istituti bancari,
ordini professionali e piccole case editrici" ricadono "maggiorazioni
superiori al 200% rispetto al passato, per l'invio di pubblicazioni
di contenuto non dissimile, in molti casi", da quello di cui alle
pubblicazioni che godono delle agevolazioni in questione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata
inammissibile ed infondata;
che si è costituita in giudizio la Società poste italiane,
chiedendo che la questione venga disattesa in quanto irrilevante e
manifestamente infondata;
che, con memorie illustrative depositate in prossimità
dell'udienza, sia la Società poste italiane che l'Avvocatura dello
Stato hanno, argomentatamente, ribadito le conclusioni in precedenza
rassegnate.
Considerato, quanto alla denunciata violazione dell'art. 3 della
Costituzione, che, in base alla giurisprudenza di questa Corte,
l'estensione di agevolazioni a categorie di soggetti non contemplate
dalla disciplina di favore può ritenersi costituzionalmente
necessitata solo ove, accertata la piena omogeneità delle situazioni
poste a raffronto, lo esiga il tertium comparationis;
che, nella specie, tale omogeneità va esclusa, in quanto,
come lo stesso rimettente rileva, le imprese rientranti nel
cosiddetto regime libero sono prive dei seguenti requisiti
(rispettivamente previsti nei commi 26 e 27 dell'art. 2 della legge):
abbonamenti stipulati a titolo oneroso dai destinatari, ovvero
identificazione con i soggetti di cui ai capi II e III del titolo II
del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni,
associazioni non riconosciute e comitati senza scopo di lucro);
che, in particolare, quanto al comma 26 dell'art. 2 della
legge n. 549 del 1995, l'impossibilità di assumere a tertium
comparationis la disciplina ivi prevista discende dal fatto che le
imprese assoggettate al cosiddetto regime libero, rinunciando
volontariamente alla vendita del prodotto editoriale, dimostrano, con
tale scelta, di non trovarsi, diversamente da quelle sovvenzionate,
nelle condizioni per avere bisogno di particolari benefici a carico
dell'Erario;
che, analogamente, va rilevata l'inconferenza del richiamo
alla disciplina di favore posta dal comma 27 dell'art. 2 della
predetta legge n. 549 del 1995, la quale si spiega con la particolare
natura ed il rilievo sociale dell'attività dei soggetti chiamati a
fruire del beneficio;
che, pertanto, mentre è da escludere la violazione
dell'art. 3 della Costituzione, non risultano incisi nemmeno gli
altri due parametri invocati (art. 9, primo comma, e 21), la cui
lesione viene prospettata dal rimettente come conseguenza indiretta
della violazione del medesimo art. 3;
che, in ragione di quanto sopra, la questione è
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 26, 27 e 34, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, primo
comma, e 21 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio - Sezione II-bis, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte