Ordinanza n. 195/1984
Altra decisione · depositata il 11/07/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 336/1970
- art. 4legge 336/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma
secondo, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei
dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti), promosso con
ordinanza emessa il 3 marzo 1982 dal Tribunale di Parma nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Medici Mario ed altro e
Istituto Studi Verdiani, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1982
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno
1982.
Visti gli atti di costituzione dell'istituto Studi Verdiani e
dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Parma, con l'ordinanza in epigrafe, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della l. 24
maggio 1970, n. 336 (recante norme a favore dei dipendenti dello Stato
ed enti pubblici ex combattenti), "nella parte in cui non prevedono
l'estensione dei benefici combattentistici alle pensioni di anzianità
o vecchiaia erogate dall'INPS";
e che, nel relativo giudizio, si sono costituiti l'Istituto Studi
Verdiani (convenuto nel giudizio a quo) e l'INPS, che hanno
rispettivamente concluso per la reiezione e per l'accoglimento della
impugnativa di legittimità; ed è anche intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, da parte sua eccependo la manifesta
infondatezza della questione sollevata.
Considerato che, per altro, nel corso del giudizio stesso è
entrata in vigore la legge 9 maggio 1984, n. 118, di "interpretazione
autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente
all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti", il
cui articolo unico stabilisce che le disposizioni della l. 1970 n. 336
e successive modifiche e integrazioni "si applicano, con effetto dalla
data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari
tassativamente indicati, anche nei confronti dei trattamenti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti";
e che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti al
giudice a quo, affinché rivaluti la rilevanza della proposta
questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Parma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte