Ordinanza n. 195/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 663/1979
- art. 15legge 155/1981
- art. 2legge 663/1979
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio
sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
sull'occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, in legge
29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della
legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle
procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i
trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 13
ottobre 1987 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile
vertente tra l'I.N.P.S. e Betti Fausto, iscritta al n. 728 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Betti Fausto
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 ottobre
1987, pervenuta alla Corte il 7 novembre 1988 (R.O. n. 728 del 1988),
nel procedimento civile tra l'I.N.P.S. e Betti Fausto, il quale aveva
chiesto l'erogazione dell'indennità di malattia nonostante il
ritardato invio del certificato medico, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio
1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile
1981, n. 155, nella parte in cui non consente che il lavoratore possa
provare che l'omessa trasmissione entro due giorni all'I.N.P.S. del
certificato di malattia sia dipesa da giustificato motivo.
che, a parere della Corte remittente, risulterebbero violati gli
artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione in quanto il
lavoratore, anche senza sua colpa, risulterebbe privato del
trattamento previdenziale spettantegli e si verificherebbe
irrazionalmente una diversità di trattamento del rapporto
lavoratore-I.N.P.S. e lavoratore-datore di lavoro, per il quale non
incide il ritardato invio della certificazione medica;
che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha concluso per la
infondatezza della questione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per l'inammissibilità o per la infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 1143
del 1988) la illegittimità costituzionale delle norme ora di nuovo
censurate nella parte in cui non consentono al lavoratore assicurato
di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del
ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha
colpito e che, quindi, le suddette norme, per i profili che
interessano, sono state espunte dall'ordinamento;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre
1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché
proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in
base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile)
convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel
testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155
(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione
urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e
misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), in
riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione,
sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe,
perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza
n. 1143 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte