Ordinanza n. 196/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1983 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 1150/1942
- art. 41legge 1150/1942
- art. 10legge 765/1967
- art. 13legge 765/1967
- art. 2d.P.R. 413/1978
- art. 15legge 765/1967
- art. 17legge 10/1977
usata come parametro
citata
- art. 3d.P.R. 413/1978
- art. 79d.P.R. 413/1978
- art. 83d.P.R. 413/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 41
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo novellato dagli artt. 10
e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e degli artt. 15 e 17 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché del combinato disposto delle
norme medesime (Disciplina penale in materia di urbanistica) e
dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di
amnistia e di indulto), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio
1980 dal pretore di Nardò nel procedimento penale a carico di Epifani
Leonida Secondino, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 del 1980;
udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Leonida Secondino Epifani il pretore di Nardò ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale relativamente:
a) al combinato disposto degli artt. 31 e 41 della legge
urbanistica n. 1150 del 1942 nel testo novellato dagli artt. 10 e 13
della legge n. 765 del 1967 (indicati nel dispositivo dell'ordinanza
come artt. 31 e 41 della legge urbanistica del 1967) e 15 e 17 della
legge n. 10 del 1977, nella parte in cui ne risulta la sottoposizione
alla stessa pena di diversi comportamenti atti a produrre modificazioni
del territorio, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost., considerato
che le modifiche normative verificatesi avrebbero posto in rilievo,
accanto al profilo formale della concessione, anche la tutela
sostanziale del territorio, cosa questa che dimostrerebbe
l'irragionevolezza di una normativa che sottopone alla stessa pena
edittale sia chi edifica senza licenza in zona non edificabile che chi
edifica in mancanza di licenza in zona considerata edificabile dal
piano regolatore generale;
b) alle stesse norme, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 42
Cost., laddove prevedono che l'eventuale inerzia della pubblica
amministrazione nell'emanazione dei piani e dei programmi attuativi
dello strumento urbanistico generale non sia correlata alla
corresponsione di adeguato indennizzo; da tale rilievo conseguirebbe la
violazione della funzione sociale della proprietà, in danno di taluni
cittadini, senza che tale violazione sia sorretta da ragioni tali da
giustificare la rilevata discriminazione;
c) all'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 per
preteso contrasto con gli artt. 3,79,83 e ss., 101 e ss. Cost..
Considerato che per quanto riguarda le censure di illegittimità del
combinato disposto degli artt. 31 e 41 della legge n. 1150 del 1942 nel
testo novellato dagli artt. 10 e 13 della legge n. 765 del 1967 e degli
artt. 15 e 17 della legge n. 10 del 1977, la questione è stata
dichiarata non fondata con sentenza n. 47 del 1979 della Corte e che il
pretore di Nardò, pur dichiarandosi a conoscenza di tale sentenza, non
prospetta profili sostanzialmente nuovi o comunque tali da indurre a
modificare tale giurisprudenza, tenuto anche conto che la Corte, quando
pronunciò la detta sentenza, aveva presente anche la legge n. 10 del
1977 alla quale i giudici a quibus avevano fatto riferimento;
considerato che la censura delle stesse norme per preteso contrasto
con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, in quanto esse non prevedono
che il ritardo nell'emanazione dei piani e programmi di attuazione del
piano regolatore generale dia luogo alla corresponsione di un adeguato
indennizzo in favore del proprietario del terreno considerato
edificabile nel piano regolatore generale è palesemente irrilevante
nel giudizio a quo, nel quale si trattava di accertare la
responsabilità penale di un imputato di costruzione senza concessione;
considerato che la questione, subordinatamente sollevata dal
pretore, della pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett.
c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, è stata dichiarata non fondata
dalla Corte con sentenza n. 49 del 1980 in relazione agli artt. 3 e 79
della Costituzione e manifestamente infondata con ordinanza n. 129 del
1980 in relazione agli artt. 3, 79 e 111 della Costituzione, e che
l'ordinanza di rimessione non contiene alcun profilo nuovo che possa
indurre la Corte a mutare giurisprudenza, tenuto conto che il
riferimento agli artt. 83 e seguenti della Costituzione (aggiunto ai
parametri sopra indicati) non muta i termini della questione del
rapporto fra legge delegante e provvedimento di clemenza emanato dal
Presidente della Repubblica, già esaminato dalla Corte nella citata
sentenza;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 31 e 41 della legge
17 agosto 1942, n. 1150 nel testo novellato dagli artt. 10 e 13 della
legge 6 agosto 1967, n. 765, e 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
b) manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, nel testo novellato dagli artt. 10 e 13 della legge 6 agosto
1967, n. 765 e 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in
riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione;
c) manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413,
per contrasto con gli artt. 3, 79, 83 e ss., 101 e ss. della
Costituzione;
questioni tutte sollevate dal pretore di Nardò con l'ordinanza 22
febbraio 1980 (n. 505 del reg. ord. 1980).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte