Ordinanza n. 196/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1-bislegge 21/1979
- art. 26legge 93/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 luglio
1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),
promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1983 dalla Corte d'appello
di Palermo - Sezione promiscua - iscritta al n. 393 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 259 dell'anno 1984;
Visti l'atto di costituzione di Bajardi Amalia, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Palermo, adito per il rilascio di un
immobile destinato ad uso diverso dall'abitativo, dopo aver accertato
la soggezione del contratto al regime transitorio di cui alla legge
n. 392 del 1978 aveva respinto la domanda e ritenuto l'infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale prospettate;
che la Corte d'appello di Palermo, con ordinanza emessa il 20
maggio 1983 ha invece sollevato questione di legittimità
costituzionale: 1) degli artt. 67 e 68 della legge 27 luglio 1978, n.
392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), in relazione
agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in
cui dette norme assoggettano le locazioni per uso non abitativo ad un
generale regime vincolistico imponendo un intollerabile sacrificio al
locatore; 2) dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392 in riferimento
agli artt. 70 e 72 della Costituzione per non essersi regolarmente
concluso il procedimento di formazione della legge medesima con la
votazione finale di ciascuna Camera sullo stesso testo;
che a parere del giudice a quo le disposizioni impugnate
realizzerebbero una disparità di trattamento tra i contratti in
corso al momento dell'entrata in vigore della legge 392 del 1978 in
ragione della diversa epoca della loro stipulazione, nonché tra
questa categoria di rapporti e le locazioni soggette al regime
definitivo; inoltre il testo dell'art. 73 della legge citata,
approvato dalla Camera dei deputati, non corrisponderebbe a quello
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte
attrice privata, insistendo per la declaratoria di illegittimità
costituzionale (e depositando altresì memoria nell'imminenza del
giudizio);
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la
infondatezza della prima questione e per l'inammissibilità della
seconda;
Considerato che la Corte, con la sentenza 3 aprile 1984, n. 89, ha
chiarito la ratio del regime transitorio previsto dalla legge 27
luglio 1978, n. 392 per i contratti relativi ad uso diverso da quello
abitativo, richiamando la razionalità di una scelta legislativa atta
a disciplinare, attraverso siffatto sistema normativo, il passaggio
ad un definitivo assetto di tali locazioni sulla base del nuovo ed
organico quadro dalla stessa legge delineato per il regime
definitivo;
che, pertanto, la previsione di due differenti discipline per i
contratti venuti in essere successivamente alla legge citata e per
quelli in corso alla data d'entrata in vigore della stessa trova
giustificazione nell'esigenza più sopra indicata;
che parimenti è del tutto logica l'individuazione di scadenze
differenziate per contratti sorti in tempi diversi;
che l'art. 73 della citata legge n. 392 del 1978, unica
disposizione per la quale il giudice a quo rileva la difformità tra
il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e quello approvato dalla
Camera dei deputati, concernendo le ipotesi di recesso del locatore,
non appare applicabile nel giudizio in corso dinanzi al giudice
rimettente, avente ad oggetto una domanda di rilascio fondata sulla
prospettata illegittimità costituzionale degli artt. 67 e 68 citati;
che, peraltro, la norma in argomento, già all'epoca
dell'emissione della ordinanza di rimessione, risultava modificata
dall'art. 1- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito
in legge 31 marzo 1979, n. 93;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), nonché degli artt. 67 e 68 della
legge medesima sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo
comma, 70 e 72 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte