Ordinanza n. 196/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 832/1986
- art. 1legge 832/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello
di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,
promosso con ordinanza emessa il 24 agosto 1988 dal Pretore di Albano
Laziale nel procedimento civile vertente tra Torricella Bruno e
Marchegiani Rosa, iscritta al n. 741 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel procedimento civile promosso da Torricella
Bruno, conduttore di un immobile destinato ad agenzia, contro la
locatrice Marchegiani Rosa, diretto ad ottenere la determinazione
della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, il
Pretore di Albano Laziale, con ordinanza del 24 agosto 1988 (R.O. n.
741 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito
nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli
artt. 42 e 3 della Costituzione in quanto, imponendosi al locatore,
che intenda recedere dalla locazione, la corresponsione in modo
automatico di una indennità commisurata al canone offerto dal
locatario o, in difetto di offerta, al canone di mercato e sganciata
completamente dall'avviamento commerciale, si costituisce una specie
di premio o di buonuscita ingiustificata, si impone al locatore non
abbiente un rinnovo forzato della locazione e si crea una
irragionevole disparità di trattamento tra locatori abbienti e non
abbienti.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato (ordinanze n. 115
e n. 116 del 1989) la questione manifestamente infondata;
che non sono addotti motivi o ragioni nuove e diverse che
possono fondare un mutamento della decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832
(Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella
legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Albano Laziale con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte