Ordinanza n. 196/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
l'11 giugno 1993 dal Pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte
Sant'Angelo nel procedimento penale a carico di Quitadamo Orazio
Antonio, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte
Sant'Angelo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 71,
primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che il giudice debba disporre la sospensione del processo
anche quando venga accertato che l'imputato non sia in grado di
partecipare coscientemente al processo per uno stato di infermità
mentale esistente al momento del fatto e perdurante nel corso del
processo, qualora tale stato non escluda la capacità di intendere e
di volere, pur riducendola grandemente;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le
considerazioni svolte in altro atto di intervento cui si è
integralmente riportato;
Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica
questione, ha dichiarato, con sentenza n. 340 del 1992,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del codice
di procedura penale, limitatamente alle parole "sopravvenuta al
fatto";
che alla stregua delle considerazioni svolte nell'ordinanza di
rimessione e alla luce dello stesso dispositivo del provvedimento,
emerge che la censura del giudice a quo, ancorché formalmente
riferita alla disciplina dettata dall'art. 71, primo comma, del
codice di procedura penale, è in realtà volta alla caducatoria
dell'art. 70, primo comma, del codice di rito, proprio nella parte in
cui tale norma, prima della sentenza di questa Corte, limitava il
rilievo della "incapacità processuale" alla sola ipotesi in cui
questa fosse dipesa da infermità mentale sopravvenuta al fatto;
e che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la
previsione che il rimettente ha inteso sottoporre a scrutinio di
costituzionalità, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte
Sant'Angelo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte