Ordinanza n. 196/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 263Codice civile
- art. 264Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), e 38, primo comma, delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
promossi con ordinanze emesse il 25 marzo e il 7 aprile 1999 dal
tribunale per i minorenni di L'Aquila nei procedimenti relativi ai
minori P.R. e R.M., iscritte ai nn. 337 e 338 del registro ordinanze
1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima
serie speciale - n. 24 dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il tribunale per i minorenni di L'Aquila, con
ordinanza emessa il 25 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74,
primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori);
che, con altra ordinanza di analogo contenuto emessa il
7 aprile 1999, il citato tribunale ha sollevato, sempre in
riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale, oltre che degli artt. 71, primo, terzo e
quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della menzionata legge
4 maggio 1983, n. 184, anche, in esclusivo riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;
che, a parere del rimettente, le disposizioni di cui agli
artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma,
della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, in caso di sospetto
falso riconoscimento di un minore, non consentirebbero al tribunale
per i minorenni di disporre accertamenti ematologici o del DNA, o di
adottare provvedimenti urgenti a tutela del minore, se non dopo che
sia stata accertata con efficacia di giudicato la falsità del
riconoscimento, sarebbero irragionevoli, nonché lesive dei diritti
assoluti ed inviolabili del minore ad avere una propria famiglia, ad
essere immediatamente inserito in una idonea famiglia adottiva
individuata dal tribunale per i minorenni, all'autenticità e
genuinità del rapporto di filiazione, alla stabilità delle
relazioni familiari, ponendosi dunque in contrasto con i principi
sanciti negli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione;
che, sempre a giudizio del rimettente, la norma di cui
all'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice
civile, nella parte in cui attribuisce al tribunale per i minorenni
la competenza a dichiarare giudizialmente la paternità, senza
riconoscergli nel contempo anche la competenza a decidere
sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto
di veridicità, riservata, invece, al tribunale ordinario,
risulterebbe "illogica e contraddittoria" e verrebbe, pertanto, a
violare l'art. 3 della Costituzione.
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni
parzialmente identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica
pronunzia;
che, con riferimento alla questione di costituzionalità
degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, risulta dalle ordinanze di
rimessione come il giudice a quo applicando in entrambi i giudizi
sottoposti alla sua cognizione le norme impugnate, abbia adottato
proprio quei provvedimenti (prove ematologiche e del DNA,
allontanamento del minore dalla presunta famiglia naturale,
sospensione della potestà, apertura della procedura di
adottabilità) che nelle ordinanze di rimessione ritiene a lui
preclusi;
che detti provvedimenti, sul ricorso dei genitori naturali,
sono stati annullati o riformati dal giudice del gravame che, pur non
contestando l'astratta legittimazione alla loro adozione da parte del
tribunale per i minorenni, ha affermato l'insussistenza in concreto
dei relativi presupposti di legge;
che gli effetti pregiudizievoli al minore dedotti dal
rimettente non derivano, dunque, dalle norme impugnate, bensì da una
diversa valutazione delle circostanze di fatto nei procedimenti a
quibus operata dal giudice del gravame, cosicché la questione
sollevata appare priva di rilievo nei giudizi stessi;
che, in ogni caso, la pronuncia additiva invocata dal
rimettente, grazie alla quale il tribunale per i minorenni "potrebbe
compiere sollecitamente tutti gli accertamenti (compresa la prova
tecnico-scientifica) ritenuti necessari senza attendere i tempi
lunghi del giudizio civile di cui agli artt. 263 e 264 c.c.",
comporta all'evidenza scelte non costituzionalmente vincolate e
quindi riservate alla discrezionalità del legislatore (ordinanze
n. 440 e n. 399 del 1997);
che, anche sotto tale profilo, la questione risulta perciò
manifestamente inammissibile;
che, quanto alla sollevata questione riguardante l'art. 38,
primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile,
questa Corte ha più volte precisato che "il riparto tra la
competenza del tribunale per i minorenni e quella del tribunale
ordinario non può non ricadere nell'ambito della discrezionalità
legislativa" (sentenze n. 451 del 1997, n. 429 del 1991, n. 193 del
1987);
che, più in generale, è stato costantemente affermato che
il legislatore è arbitro di dettare regole di ripartizione della
competenza fra i vari organi giurisdizionali, sempreché le medesime
non risultino manifestamente irragionevoli (sentenze n. 228 del 1998,
n. 451 del 1997; ordinanza n. 128 del 1999);
che, nella specie, il rimettente si limita a censurare
l'attuale riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale
per i minorenni sulla base di considerazioni di mera opportunità
estranee, in quanto tali, all'ambito del giudizio di ragionevolezza;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo
e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della
Costituzione, dal tribunale per i minorenni di L'Aquila con le
ordinanze in epigrafe.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal tribunale per i minorenni di L'Aquila con la ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte