Ordinanza n. 197/1996
Altra decisione · depositata il 14/06/1996 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7-terlegge 489/1995
- art. 7legge 39/1990
- art. 7legge 489/1995
- art. 7-terlegge 22/1996
- art. 7legge 22/1996
usata come parametro
citata
- art. 566Codice di procedura penale
- art. 7-terlegge 416/1989
- art. 7legge 416/1989
- art. 7-terlegge 416/1989
- art. 7legge 269/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 18
novembre 1995, n. 489 e dell'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416 (convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39),
introdotto dall'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 18 novembre
1995, n. 489, nonché dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 18
gennaio 1996, n. 22, promossi con ordinanze emesse il 25 novembre
1995, il 29 novembre 1995, il 1 dicembre 1995, il 29 novembre 1995
(n. 2 ordinanze), l'11 dicembre 1995 (n. 2 ordinanze) e il 24
novembre 1995 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Roma, il 16 dicembre
1995 dal pretore di La Spezia, il 27 novembre 1995 (n. 3 ordinanze)
dal pretore di Roma e il 19 febbraio 1996 dal pretore di Genova,
rispettivamente iscritte al n. 936 del registro ordinanze del 1995 ed
ai nn. 27, 28, 29, 30, 240, 241, 252, 253, 265, 346, 347, 348 e 365
del registro ordinanze del 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 3, 6, 12, 13, 17 e 19, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 936
del 1995, nn. 240 e 241 del 1996), emesse, nel corso di altrettanti
procedimenti penali conseguenti all'arresto in flagranza di cittadini
stranieri, a seguito della richiesta di applicazione della misura
dell'espulsione dal territorio dello Stato prevista dall'art. 7-ter
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), inserito
dall'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489
(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per
la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio
nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea), il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del suddetto decreto-legge n. 489 del 1995 e, in
particolare, del citato art. 7-ter del decreto-legge n. 416 del
1989, come introdotto dall'art. 7, terzo comma, del decreto-legge n.
489 del 1995, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 25 e 77 della
Costituzione;
che il giudice a quo osserva che la norma impugnata stabilisce
che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice è tenuto a
disporre l'espulsione dello straniero arrestato in flagranza, anche
se nei confronti dello stesso non venga applicata alcuna misura
cautelare, senza prevedere alcun elemento valutativo, ai fini della
decisione, tranne le inderogabili esigenze processuali;
che, ad avviso del rimettente, la misura dell'espulsione prevista
dall'art. 7-ter impugnato costituisce una nuova misura cautelare
personale, applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri,
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che essa
comporta per lo straniero un'ingiustificata disparità di
trattamento, tenuto anche conto del fatto che l'applicazione della
misura in questione risulta sganciata dalle esigenze cautelari, di
cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, nonché della
circostanza che la norma censurata non prevede alcun termine massimo
in ordine alla durata della misura;
che, inoltre, ad avviso del giudice rimettente, la possibilità
che lo straniero, anche se incensurato, sia assoggettato alla misura
dell'espulsione risulta in contrasto con i doveri di solidarietà
sociale di cui all'art. 2 della Costituzione, considerato anche che
tra i soggetti sottoponibili ad espulsione sono compresi gli
stranieri regolarmente residenti in Italia da meno di cinque anni o
conviventi con cittadini italiani diversi dai parenti entro il quarto
grado;
che, in riferimento alla violazione dell'art. 24 della
Costituzione, il giudice a quo afferma che la norma impugnata,
prevedendo l'espulsione su richiesta del pubblico ministero in
assenza di qualunque presupposto, diverso dalla condizione di
straniero arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare,
preclude l'esercizio del diritto di difesa rispetto all'adozione
della suddetta misura, mentre, nell'ipotesi in cui - a seguito
dell'arresto in flagranza - si proceda immediatamente al giudizio
direttissimo a norma dell'art. 566, sesto comma, del codice di
procedura penale, la stessa norma impedisce la partecipazione
dell'imputato al dibattimento;
che, infine, nell'ordinanza si dubita della legittimità della
norma impugnata con riferimento agli artt. 25 e 77 della
Costituzione, osservandosi che il principio della riserva di legge in
materia penale comporta che le scelte di politica criminale siano
monopolio esclusivo del Parlamento, e che, nella specie, non
sussistevano i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza
richiesti dall'art. 77, dal momento che l'esigenza di
razionalizzazione normativa, in relazione al fenomeno
dell'immigrazione, era già da tempo esistente;
che con tre ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 346, 347 e
348 del 1996), emesse in analoghe circostanze processuali, il pretore
di Roma ha sollevato la stessa questione di legittimità
costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali,
nonché agli artt. 11 e 113 (recte, 13 e 111) della Costituzione;
che, in relazione a questi due ulteriori parametri, il giudice a
quo ritiene che, ove si interpreti la norma nel senso che in presenza
dei presupposti indicati il pubblico ministero debba chiedere
l'espulsione, la motivazione del provvedimento del giudice sarebbe
solo formale; ove, invece, si interpretasse la norma nel senso che il
pubblico ministero possa chiedere l'espulsione, la violazione dei
citati articoli della Costituzione discenderebbe dalla mancata
specificazione dei presupposti che consentono l'adozione di un
provvedimento restrittivo della libertà personale;
che con quattro ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 27, 28,
29 e 30 del 1996), emesse in analoghe circostanze processuali, il
Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7-ter, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 416 del 1989,
in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo
comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione;
che in riferimento alle censure relative agli artt. 3 e 24, le
argomentazioni coincidono sostanzialmente con quelle proposte nelle
ordinanze già menzionate, mentre in riferimento alla violazione
dell'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione, il giudice a
quo ritiene che la disposizione in questione preveda una misura che
incide sulla libertà personale, applicata sul solo presupposto
dell'arresto in flagranza dello straniero, in violazione del
principio della riserva di legge e di giurisdizione in materia di
limitazioni della libertà personale;
che in relazione al contrasto con l'art. 27, secondo e terzo
comma, della Costituzione, nelle ordinanze si osserva che
l'applicazione della misura dell'espulsione, prima che sia accertata
la colpevolezza dell'arrestato con sentenza di condanna divenuta
irrevocabile, determina l'equiparazione della notizia di reato al
giudizio di colpevolezza;
che con due ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 252 e 253
del 1996), emesse in analoghe circostanze processuali, il Pretore di
Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
7-ter della legge n. 39 del 1990 (recte, del decreto-legge n. 416 del
1989, da essa convertito), in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, 3 e 25, terzo comma, della Costituzione;
che, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle
già esaminate, il giudice a quo lamenta la lesione del diritto di
difesa e la violazione del principio della riserva di legge in
materia penale;
che nel corso di un procedimento penale a carico di uno
straniero, arrestato ai sensi dell'art. 7-septies commi 4 e 5, del
decreto-legge n. 416 del 1989 (inserito dal decreto-legge n. 489 del
1995), il pretore di La Spezia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7-ter commi 1, 3 e 4, della legge n. 39 del
1990 (recte, del decreto-legge n. 416 del 1989, da essa convertito),
in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione (r.o. n. 265
del 1996) rilevando, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti
con quelle già esaminate, la violazione del principio di
eguaglianza, del diritto di difesa e dell'obbligo di accertamento
della colpevolezza ai fini dell'adozione di un provvedimento
sostanzialmente definitivo quale l'espulsione;
che, infine, anche il pretore di Genova ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7-ter della legge n. 39 del
1990 (recte, del decreto-legge n. 416 del 1989, da essa convertito),
inserito dall'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1996,
n. 22, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (r.o. n. 365 del
1996), osservando, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con
quelle già esaminate, che la norma pone in essere un'ingiustificata
discriminazione tra gli stranieri e i cittadini italiani;
che nei giudizi iscritti nel registro ordinanze ai nn. 936 del
1995, 27, 29, 30, 240, 241, 252, 253, 265, 348 e 365 del 1996 è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.
Considerato che tutte le ordinanze di rimessione riguardano le
disposizioni relative all'espulsione dal territorio dello Stato dello
straniero arrestato in flagranza di reato o sottoposto a custodia
cautelare, e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per
essere decisi congiuntamente;
che oggetto del presente giudizio sono le questioni di
legittimità costituzionale del decreto-legge 18 novembre 1995, n.
489 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e
per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio
nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea) - e, in particolare, della disposizione prevista dall'art.
7, terzo comma, dello stesso decreto, inserita all'art. 7-ter del
decreto-legge 30 novembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39 - nonché dell'art. 7, terzo comma, del
decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, che ha reiterato il precedente,
questioni sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, 27,
77 e 111 della Costituzione;
che il decreto-legge n. 489 del 1995 non è stato convertito in
legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione -
come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14
del 18 gennaio 1996 - e pertanto ha perso efficacia sin dall'inizio;
che il suddetto decreto-legge è stato reiterato dai
decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 22, e 19 marzo 1996, n. 132 - che
hanno perso anch'essi efficacia fin dall'inizio in quanto non
convertiti entro il termine di sessanta giorni dalla rispettiva
pubblicazione, come risulta dai comunicati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996, e n. 115 del 18 maggio 1996 -
nonché dal decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269, attualmente in
vigore;
che questa Corte, con la sentenza n. 84 del 1996, ha affermato
che "la norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al
momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa è
rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non più
in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad
essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando
quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento - con
riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio -
perché riprodotta, nella sua espressione testuale o comunque nella
sua identità precettiva essenziale, da altra disposizione
successiva, alla quale dunque dovrà riferirsi la pronunzia" (v.
anche, nello stesso senso, ordinanza n. 108 del 1996);
che, pertanto, anche nel presente giudizio, allo scopo di
identificare la disciplina da sottoporre all'esame della Corte, è
necessario verificare preliminarmente il contenuto del decreto-legge
17 maggio 1996, n. 269 - e, in particolare, dell'art. 7, terzo comma,
di tale decreto - onde stabilire la sussistenza dei requisiti che
consentono, secondo la citata sentenza n. 84 del 1996, il
trasferimento del giudizio di costituzionalità alla disciplina in
vigore;
che, al fine di compiere tale verifica, assume rilievo
pregiudiziale per l'esame della Corte la valutazione della
legittimità della reiterazione dei decreti-legge n. 489 del 1995 e
nn. 22 e 132 del 1996, attraverso cui la richiamata disciplina in
vigore, prevista dal decreto-legge n. 269 del 1996, è stata
introdotta nell'ordinamento;
che questa Corte dubita, in riferimento all'art. 77 della
Costituzione, della legittimità costituzionale del decreto-legge n.
269 del 1996, in quanto lo stesso, mediante reiterazione, ha
rinnovato l'efficacia di norme decadute a seguito della mancata
conversione, nel termine fissato dalla norma costituzionale, di un
precedente decreto-legge che le prevedeva;
che il dubbio relativo alla lesione della richiamata disposizione
costituzionale va nella specie valutato anche in relazione all'ambito
nel quale intervengono le norme impugnate, che, disciplinando una
particolare forma di espulsione dello straniero dal territorio dello
Stato, attengono alla sfera dei diritti fondamentali della persona e
sono suscettibili di produrre effetti irreversibili in tale sfera.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dispone la trattazione innanzi a sé della
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77
della Costituzione, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269
(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per
la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio
nazionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione
Europea);
Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare le
questioni relative congiuntamente a quella di cui al capo precedente;
Ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte