Art. 566 c.p.p.
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
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Spiegazione
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7 versioni dal 1988
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - CONVALIDA DELL'ARRESTO - RELAZIONE DELL'UFFICIALE O AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DICHIARAZIONI DELL'ARRESTATO - ASSUNZIONE DI TALI ATTI NELLE FORME PRESCRITTE PER LA FASE DIBATTIMENTALE E SUCCESSIVO INSERIMENTO DEGLI STESSI NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI IMPUTATI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUI PRINCIPI DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - QUESTIONE SOLLEVATA, NEL CASO DI SPECIE, NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO, A CONVALIDA DELL'ARRESTO GIA' AVVENUTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nei confronti degli artt. 34, 431, 565 cod. proc. pen. e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui, riguardo al giudizio davanti al pretore, non prescrivono che, in seguito ad arresto in flagranza, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'arrestato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme suddette, nel fascicolo per i dibattimento. La questione e' stata infatti sollevata nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quo', avendo gia' provveduto sia sulla convalida dell'arresto, sia sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, aveva ormai esaurito, sul punto, la sua cognizione. - Nello stesso senso, su analoghe questioni, O. nn. 301/1997, 401/1997, 59/1998 e 171/1998.
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penaleart. 431 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - CONVALIDA DELL'ARRESTO - RELAZIONE DELL'UFFICIALE O AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DICHIARAZIONI DELL'ARRESTATO - ASSUNZIONE DI TALI ATTI NELLE FORME PRESCRITTE PER LA FASE DIBATTIMENTALE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI IMPUTATI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUI PRINCIPI DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'INCONSISTENTE PRESUPPOSTO CHE CON L'ACCOGLIMENTO DELLA STESSA VERREBBE ELIMINATA LA INCOMPATIBILITA', DAI GIUDICI RIMETTENTI RITENUTA SUSSISTENTE, PER IL GIUDICE CHE HA PROVVEDUTO SULLA CONVALIDA DELL'ARRESTO, A PARTECIPARE AL SUCCESSIVO GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RICHIAMO A PRECEDENTI DECISIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nei confronti degli artt. 34, 431 e 566 cod. proc. pen., e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui, riguardo al giudizio davanti al pretore, non prescrivono che, in seguito all'arresto in flagranza, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria e le dichiarazioni dell'arrestato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme suddette, nel fascicolo per il dibattimento. Come la Corte costituzionale ha gia' rilevato in un precedente giudizio su identica questione, non puo' infatti in alcun modo condividersi l'assunto dei giudici 'a quibus', su cui la questione si basa, e secondo il quale la pretesa estensione delle forme richieste per la fase dibattimentale alla fase della convalida dell'arresto, sarebbe necessaria per far venir meno l'incompatibilita' - dagli stessi rimettenti asserita - per il pretore che abbia convalidato l'arresto e all'atto della convalida abbia applicato una misura cautelare, a partecipare al successivo giudizio direttissimo. Atteso che - a parte che la Corte, con ripetute decisioni, di cui i rimettenti dimostrano di aver avuto conoscenza, ha escluso che in tale ipotesi la incompatibilita' sussista - cosi' argomentando si da' incomprensibilmente rilievo ad un dato meramente formale, che non incide sulla natura della funzione esercitata. - Nello stesso senso, O. n. 286/1998. - Per la esclusione della incompatibilita' nel caso in questione, in base ai principi piu' volte affermati riguardo all'art. 34 cod. proc. pen., v. inoltre S. nn. 131/1996, 177/1996 e 155/1996.
Riguarda ancheart. 431 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CONVALIDA DELL'ARRESTO E APPLICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE - MANCATO RISPETTO DELLE FORME E ASSENZA DELLE GARANZIE PROPRIE DELLA FASE DEL GIUDIZIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, 25, PRIMO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, COST. - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE IN RELAZIONE AL GIUDIZIO 'A QUO' - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 301 del 1997 - e, successivamente, con l'ordinanza n. 401 del 1997 - per difetto di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorche' 'in limine', era stata sollevata. (La questione era stata sollevata - come quella oggetto del caso di specie - nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quo' aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare). red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penaleart. 431 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CONVALIDA DELL'ARRESTO E APPLICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE - MANCATO RISPETTO DELLE FORME E ASSENZA DELLE GARANZIE PROPRIE DELLA FASE DEL GIUDIZIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, 25, PRIMO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, COST. - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE IN RELAZIONE AL GIUDIZIO 'A QUO' - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 301 del 1997 - e, successivamente, con le ordinanze n. 401 del 1997 e 59 del 1998 - per difetto di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorche' 'in limine', era stata sollevata. (La questione era stata sollevata - come quella oggetto del caso in esame - nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quo' aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare). red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 431 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - FASE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO - RELAZIONE DELL'UFFICIALE O AGENTE DI P.G. PROCEDENTE E DICHIARAZIONE DELL'ARRESTATO - ASSUNZIONE CON LE FORME DETTATE PER LA FASE DIBATTIMENTALE ED INSERIMENTO DEI RISPETTIVI ATTI CON LE FORME SOPRA DESCRITTE NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO CON GLI ALTRI IMPUTATI - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 cod. proc. pen. e dell'art. 138 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie cod. proc. pen.) - nella parte in cui non prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di p.g. procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo del dibattimento - sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., in quanto la questione medesima e' stata sollevata dopo che il giudice "a quo" aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva gia' avuto inizio il dibattimento. - O. nn. 301/1997, 401/1997, 59 e 171/1998. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 431 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - FASE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO - RELAZIONE DELL'UFFICIALE O AGENTE DI P.G. PROCEDENTE E DICHIARAZIONE DELL'ARRESTATO - ASSUNZIONE CON LE FORME DETTATE PER LA FASE DIBATTIMENTALE ED INSERIMENTO DEI RISPETTIVI ATTI CON LE FORME SOPRA DESCRITTE NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO CON GLI ALTRI IMPUTATI - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 cod. proc. pen. e 138 d.lgs. n. 271 del 1989, in quanto identiche questioni sono state gia' dichiarate non fondate o manifestamente infondate e non sono stati dedotti profili tali da indurre a discostarsi dalle precedenti argomentazioni. (Cfr. Massima "A"). - S. n. 131, 155 e 177/1996; O. nn. 267, 316, 433/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penaleart. 431 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - IMPUTATO ARRESTATO AD OPERA DI PRIVATI PER IL REATO DI FURTO AGGRAVATO EX ART. 625, N. 2, PRIMA PARTE, COD. PEN. - CONVALIDA DELL'ARRESTO E CONTESTUALE GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PRESENTAZIONE AL PRETORE DA PARTE DI UFFICIALI O AGENTI CHE NON HANNO AVUTO IN CONSEGNA L'ARRESTATO - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 76 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Manifesta infondatezza delle questioni, in quanto l'ultima sub-direttiva dell'art. 2, n. 32, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 si limita a prescrivere <<l'obbligo della polizia di porre a disposizione del pubblico ministero al piu' presto e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate>>, senza disporre nulla in ordine all'ufficiale di polizia giudiziaria che deve procedere alla presentazione. Peraltro, la presentazione per il giudizio direttissimo da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non rappresenta una attivita' ad iniziativa della polizia giudiziaria, ma <<una sorta di attivita' delegata dal pubblico ministero>> che si esplica sotto il costante controllo di quest'ultimo, al quale deve essere data immediata notizia dell'arresto e che, a norma dell'art. 566, comma 2, cod. proc. pen., e' tenuto a formulare l'imputazione. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 383 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CONVALIDA DELL'ARRESTO - RELAZIONE DELL'UFFICIALE O AGENTE DI P.G. E DICHIARAZIONI DELL'ARRESTATO - ASSUNZIONE CON LE FORME DETTATE PER LA FASE DIBATTIMENTALE ED INSERIMENTO DEI RISPETTIVI ATTI NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25 E 27 COST. - CONVALIDA DELL'ARRESTO ED EMISSIONE DELLE MISURE CAUTELARI DA PARTE DEI RIMETTENTI - QUESTIONE SOLLEVATA NEL DIBATTIMENTO - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 34, 431 e 566 cod. proc. pen., e 138 disp. att. cod. proc. pen., in quanto avendo ad oggetto norme attinenti ad una fase del giudizio ormai esaurito, difetta di pregiudizialita' e di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale e' stata sollevata (nella specie, la questione di costituzionalita', che censura la norma impugnata nella parte in cui non prescrivono che in sede di convalida, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di P.G. e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte nel rispetto della forma richiesta per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, e' stata sollevata dopo che i giudici rimettenti hanno gia' provveduto sulla convalida e sulla applicazione delle misure cautelari). - V. sent. n. 3/1996; ord. nn. 46/1996, 432/1991 e 148/1997. red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penaleart. 431 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI CONVALIDA ED APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI - RELAZIONE DELL'UFFICIALE O DELL'AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PROCEDENTE - MANCATO RISPETTO DELLE FORME DETTATE PER LA TESTIMONIANZA E PER L'ESAME DELL'IMPUTATO NEL DIBATTIMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, 25, PRIMO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, COST. - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, essendo stata la stessa sollevata dopo che il giudice 'a quo' aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare ed aveva gia' avuto inizio il dibattimento. - V. O. n. 301/1997, con la quale e' gia' stata dichiarata manifestamente inammissibile una questione identica a quella oggetto del presente giudizio. In particolare, nella motivazione della predetta ordinanza si e' osservato che, poiche' <<la questione e' stata sollevata quando il rimettente aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva gia' avuto inizio il dibattimento>>, la medesima, <<essendo volta a modificare le modalita' di assunzione degli atti raccolti durante la fase della convalida dell'arresto, rispetto alla quale il giudice 'a quo' aveva ormai esaurito la sua cognizione, difettava di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorche' 'in limine', era stata sollevata>>. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 431 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE - CONVALIDA DELL'ARRESTO SEGUITA IMMEDIATAMENTE DAL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - INCOMPATIBILITA' PER IL PRETORE CHE HA PROCEDUTO ALLA CONVALIDA A PARTECIPARE AL MEDESIMO GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che nel giudizio direttissimo, delineato dall'art. 566 c.p.p., il pretore, al quale e' presentato l'imputato per il giudizio, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sull'esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed e' competente ad adottare incidentalmente misure cautelari - non puo' essere configurata una menomazione dell'imparzialita' del giudice il quale, nell'ambito del giudizio con rito direttissimo dinanzi al pretore, adotti decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso, ne' una violazione del principio di eguaglianza, essendo tale situazione diversa da quella, presa in considerazione dalla sentenza n. 432 del 1995, del giudice del dibattimento, che in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, abbia adottato una misura restrittiva della liberta' personale. red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - GIUDICE (PRETORE) CHE, PRIMA DELLA FASE DIBATTIMENTALE ABBIA CONVALIDATO L'ARRESTO DELL'IMPUTATO ED APPLICATO NEI CONFRONTI DELLO STESSO UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 24 E 25 COST. - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale gia' dichiarate non fondate. - V. ord. nn. 284/1996 e 177/1996. red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penaleart. 449 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - CONVALIDA DELL'ARRESTO E GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RITENUTA ALTERNATIVITA' TRA LE RICHIESTE, ENTRAMBE PROPONIBILI SUBITO DOPO L'UDIENZA DI CONVALIDA, DI TERMINE A DIFESA OVVERO DI GIUDIZIO ABBREVIATO O DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - CONSEGUENTE PAVENTATA PERDITA, IN CASO DI ESERCIZIO DELL'UNA, DELL'ALTRA FACOLTA', CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A ERRATO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Nel giudizio direttissimo davanti al pretore (art. 566 cod.proc.pen.) la richiesta, da parte del giudicabile, subito dopo l'udienza di convalida dell'arresto, di un termine per preparare la difesa, comportando, a norma dell'art. 451, sesto comma, cod.proc.pen., la sospensione del dibattimento - non ancora aperto - fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine, non gli impedisce di formulare la richiesta di applicazione della pena, potendo questa essere avanzata, anche nell'ipotesi in questione - come la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto - fino al normale termine previsto dall'art. 446 cod.proc.pen., e cioe' fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Il contrario assunto del giudice 'a quo', secondo il quale la richiesta del termine di difesa subito dopo l'udienza di convalida precluderebbe la possibilita' di chiedere i riti alternativi, si basa infatti su una errata interpretazione dell'art. 566, ottavo comma, cod.proc.pen., letto come se dicesse che l'imputato "debba" - laddove dice solo che "puo'" - formulare tale richiesta subito dopo l'udienza di convalida, cadendo di conseguenza le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa avanzate in proposito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 566, ottavo comma, cod.proc.pen.).
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PROMOZIONE DI TALE GIUDIZIO IN ASSENZA DI MISURE COERCITIVE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PERCHE' PROCEDA CON RITO ORDINARIO - DENUNCIATA SOTTRAZIONE DELL'IMPUTATO AL SUO GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - ISTANZA SUBORDINATA ALLA CONVALIDA DELL'ARRESTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
In base all'art. 566, sesto comma,, cod. proc. pen. l'instaurazione del rito direttissimo e' condizionata alla presenza di un provvedimento giudiziale, cioe' alla convalida dell'arresto da parte del giudice, il che esclude l'esistenza di una scelta insindacabile del pubblico ministero in ordine al rito ed al giudice del dibattimento e, quindi, la possibilita' di una sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale (v. massima A) quale garanzia di imparzialita' dell'organo giudiziario. Pertanto il fatto che nessuna norma preveda che la mancata applicazione di misure coercitive da parte del giudice adito con le forme del procedimento direttissimo comporti la trasformazione del rito con restituzione degli atti al pubblico ministero perche' proceda con il rito ordinario, non comporta violazione dell'art. 25 Cost. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 566, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione).
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - FACOLTA' DEL P.M. DI PROCEDERVI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'ARRESTO GIA' CONVALIDATO - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE, NEL QUALE IN TALE IPOTESI PUO' PROCEDERSI CON RITO DIRETTISSIMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
L'esclusione, ex art. 566, nono comma, cod. proc. pen., della facolta' del pubblico ministero di procedere, anche davanti al pretore - cosi' come previsto, dall'art. 449, quarto comma, per il processo innanzi al tribunale - con giudizio direttissimo entro quindici giorni dall'arresto gia' convalidato, non trova giustificazione - contro quanto si afferma nei lavori preparatori - nel principio di speditezza. Al contrario, l'estensione di tale disciplina al rito pretorile, mentre non altera il carattere normale dell'ipotesi di cui al sesto comma dello stesso art. 566 (giudizio direttissimo contestuale alla convalida dell'arresto), consente di recuperare alla forma piu' celere del giudizio quelle particolari situazioni nelle quali il pubblico ministero, rilevando - solo dopo la convalida dell'arresto in flagranza - la completezza delle indagini svolte, ritenga che sia possibile procedere senza ulteriori ritardi alla celebrazione del dibattimento. Pertanto per la irragionevole disparita' che ne deriva, tra identiche situazioni processuali, assorbito il profilo di censura relativo all'art. 24 Cost., l'art. 566, nono comma, cod. proc. pen. va dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude l'applicabilita' al rito pretorile dell'art. 449, quarto comma, stesso codice.
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO DEL P.M. - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442 C.P.P. 1988 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stata impugnata erroneamente una norma non applicabile al caso di specie (art. 566, ottavo comma, invece dell'art. 452, secondo comma, c.p.p., peraltro, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo). - S. n. 183/1990.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO IMMOTIVATO E VINCOLANTE DEL P.M. - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 183/1990.
Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura penaleart. 452 Codice di procedura penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'applicabilità al rito pretorile dell'art. 449, quarto comma, dello stesso codice. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CHELI Il cancelliere: FR…
ECLI:IT:COST:1992:175 · leggi il testo integrale
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 449, quinto comma, dello stesso codice. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in…
ECLI:IT:COST:1991:102 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, pr…
ECLI:IT:COST:1999:40 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, pr…
ECLI:IT:COST:1998:286 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma…
ECLI:IT:COST:1998:171 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma,…
ECLI:IT:COST:1998:59 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secon…
ECLI:IT:COST:1997:401 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secon…
ECLI:IT:COST:1997:301 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, e dell'art. 566, sesto comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…
ECLI:IT:COST:1996:316 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Gela, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA…
ECLI:IT:COST:1993:254 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992. Il Presi…
ECLI:IT:COST:1992:161 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise d'appello di Venezia con ordinanza del 22 dicembre 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo de…
ECLI:IT:COST:1991:311 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,…
ECLI:IT:COST:1990:563 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n.183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,…
ECLI:IT:COST:1990:508 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,…
ECLI:IT:COST:1990:392 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Isernia con ordinanza dell'8 febbraio 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presi…
ECLI:IT:COST:1990:374 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 391 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ot…
ECLI:IT:COST:1999:412 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 383 e 566, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998. Il Presidente: Granata…
ECLI:IT:COST:1998:374 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale - o dell'art. 34, comma 2, ovvero dell'art. 34, comma 2, in relazione all'art. 449, commi 1 e 3, cod. proc. pen. - e dell'art. 566, comma 6, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 - o 3, primo comma - 24 - o 24, secondo e te…
ECLI:IT:COST:1996:433 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 560
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559…
Art. 561
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559…
Art. 562
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559…
Art. 563
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559…
Art. 564
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559…
Art. 565
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art566 · fonte su Normattiva