Ordinanza n. 197/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 772/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 8, settimo comma, della legge
15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione
di coscienza), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1996 dalla
Corte militare d'appello - sezione distaccata di Verona nel
procedimento penale a carico di Dellanoce Christian, iscritta al n.
1188 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che con ordinanza del 28 giugno 1996 la Corte militare
d'appello - sezione distaccata di Verona ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 52, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge
15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione
di coscienza), nella parte in cui non prevede che anche l'assunzione
del servizio militare armato - dopo il rigetto della domanda di
ammissione al servizio civile o militare non armato - da parte di chi
abbia, in precedenza, rifiutato per motivi di coscienza la
prestazione del servizio militare, così integrando il reato previsto
dall'art. 8, secondo comma, della medesima legge, estingua
l'anzidetto illecito penale al pari di quanto è previsto dalla norma
impugnata per l'ipotesi di accoglimento della domanda di ammissione a
un servizio alternativo;
che il giudice rimettente osserva che la norma impugnata assicura
l'effetto estintivo del reato - e, in caso di condanna, la cessazione
dell'esecuzione di pena - in favore di chi, una volta rifiutato il
servizio militare adducendo motivi di coscienza, abbia
successivamente presentato domanda di ammissione a un servizio
sostitutivo (civile o militare disarmato) e abbia visto accolta
dall'amministrazione tale istanza; mentre analogo effetto estintivo
non si verifica nell'ipotesi in cui, dopo il rifiuto originario,
l'interessato si risolva a domandare l'incorporazione e quindi presti
effettivamente il servizio militare di leva, giacché - ad avviso del
giudice a quo - non vi è alcuna disposizione che ricolleghi
all'accoglimento della domanda, o a un comportamento equipollente
dell'amministrazione militare, l'estinzione del reato commesso;
che l'anzidetta omissione legislativa - non colmabile in via di
interpretazione - contrasterebbe (a) con l'art. 3 della Costituzione,
per l'ingiustificato deteriore trattamento accordato all'obiettore
che adempia l'obbligo di difesa della Patria proprio nel suo modo
tipico e principale, nel raffronto con l'ipotesi dell'obiettore c.d.
totale che, avendo chiesto e ottenuto l'ammissione a un servizio
alternativo, può giovarsi della causa estintiva, e (b) con l'art.
52, primo comma, della Costituzione, poiché, affievolito
l'incentivo, per l'obiettore, a svolgere il servizio militare, ne
risulta contrastato l'obiettivo del precetto costituzionale;
Considerato che questione pressoché identica è già stata
dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, con l'ordinanza
n. 440 del 1989;
che nella richiamata decisione - alla quale il giudice rimettente
accenna solo per riferire che essa non è ritenuta vincolante dal
rappresentante dell'accusa nel giudizio principale - si è già
osservato che la causa di estinzione del reato di rifiuto c.d. totale
del servizio militare per motivi di coscienza, prevista dall'art. 8,
settimo comma, della legge n. 772 del 1972, nei casi di accoglimento
delle domande di ammissione a un servizio alternativo ovvero di
prestazione del servizio militare, deve ritenersi applicabile anche a
chi abbia effettivamente prestato il servizio di leva, pur senza
presentare esplicita domanda di arruolamento; e che l'inclusione di
tale specifica ipotesi nell'ambito di operatività della speciale
causa estintiva, oltre a non essere preclusa da alcun principio
costituzionale, è conseguenza dell'interpretazione logica e
sistematica della norma in esame, in relazione alla finalità di
incentivazione all'adempimento dell'obbligo di difesa della Patria
prescritto dall'art. 52, primo comma, della Costituzione;
che l'accennato principio, affermato in un giudizio originato da
un caso nel quale non era stata formulata, da parte dell'interessato,
alcuna domanda di incorporazione, vale a maggior ragione nell'ipotesi
- che viene ora in rilievo - in cui la prestazione del servizio
militare sia effettuata successivamente a una esplicita domanda in
tal senso;
che, rispetto alle osservazioni che precedono, non assume rilievo
- come del resto nel giudizio definito con l'ordinanza n. 440 del
1989 di questa Corte - la circostanza della presentazione, dopo il
rifiuto originario e prima della prestazione del servizio militare di
leva, di una domanda, respinta, di ammissione a un servizio
alternativo da parte dell'interessato;
che pertanto, in mancanza di nuovi argomenti tali da indurre a
diversa conclusione, la questione di costituzionalità in esame deve
essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge 15 dicembre
1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52, primo comma,
della Costituzione, dalla Corte militare di appello - sezione
distaccata di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte