Corte costituzionale

Ordinanza n. 198/1980

Altra decisione · depositata il 22/12/1980 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 267/1958
  • art. 9legge 267/1958
  • art. 2legge 757/1957

citata

  • art. 5legge 478/1969
  • art. 9legge 478/1969
  • art. 13legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5,

secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267, e del l'art. 9 della

legge 1 agosto 1969, n. 478 (regime fiscale di alcuni prodotti

tessili), promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza emessa il 24 giugno 1976 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra S.p.a. Legler Industria tessile e

l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 617 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 307 del 17 novembre 1976;

2) Ordinanza emessa il 24 giugno 1976 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra S.p.a. Manifattura Festi Rasini e

l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 619 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 307 del 17 novembre 1976;

3) Ordinanza emessa il 7 ottobre 1975 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra S.p.a. M.T. Castoldi ed altri e

l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 74 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 100 del 13 aprile 1977.

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Legler, della S.p.a.

Manifattura Festi Rasini, della Manifattura Rotondi, della S.p.a. M.T.

Castoldi ed altri e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per la Soc. Legler, la Soc.

Manifattura Festi Rasini e la Soc. Manifattura Rotondi, gli avvocati

Guido Scarpa e Francesco Avallone per la Soc. Manifattura Rotondi e la

Soc. M.T. Castoldi e l'avvocato dello Stato Mario Fanelli, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 24

giugno 1976 dal tribunale di Milano nei due procedimenti civili

vertenti fra la S.p.a. Legler Industria Tessile e la S.p.a. Manifattura

Festi Rasini contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, il

tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 10 e 11

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo

comma, legge 21 marzo 1958, n. 267: disposizione, la quale stabilisce

una aliquota del 4% dell'Imposta generale sull'entrata sul cotone

depurato da semi (cd. cotone in massa) di produzione nazionale, e nulla

dispone riguardo al medesimo prodotto di provenienza estera, laddove in

precedenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757,

era prevista un'aliquota del 6% così per il prodotto interno come per

quello importato; che tale differenza di aliquote si assume, secondo la

più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, introdotta dal

legislatore nell'esercizio della sua insindacabile discrezionalità e

pertanto sottratta al riesame del giudice, anche sotto il profilo della

comparazione degli oneri fiscali complessivamente gravanti sul prodotto

nazionale e su quello importato; che, in conseguenza, si deduce la

violazione del principio della parità del trattamento tributario del

prodotto interno e di quello importato, così testualmente sancito

nell'art. IV (originariamente III), paragrafo 2, dell'Accordo generale

sulle tariffe doganali e sul commercio: "Les produits du territoire de

toute partie contractante importes sur le territoire de toute autre

partie contractante ne seront pas frappes, directement ou

indirectement, de taxes ou d'autres impositions interieures, de quelque

nature quelles soient, superieures à celles qui frappent, directement

ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucune

partie contractante n'appliquera d'autre facon de taxes ou d'autres

impositions interieures aux produits importes ou nationaux d'une

maniere contraire aux principes enonces au paragraphe premier.";

principio che sarebbe operante nell'ordinamento interno in forza del

relativo ordine di esecuzione, emanato dal legislatore statale (leggi 5

aprile 1950, n. 295, e 7 novembre 1957, n. 1307).

Ritenuto, altresì, che analoga questione è sollevata con

ordinanza emessa il 7 ottobre 1975 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra la S.p.a. M.T. Castoldi ed altri

contro l'Amministrazione dello Stato; che, peraltro, qui si censura non

solo l'art. 5 della legge n. 267 del 1958, ma anche l'art. 9 della

legge 1 agosto 1969, n. 478, il quale ultimo ha abrogato detta norma e

ripristinato l'aliquota I.G.E. nell'identica misura del 6% sia sul

prodotto interno sia per quello importato; che si denuncia, oltre la

violazione dell'articolo 11 Cost., l'irrazionalità dell'una e

dell'altra delle norme impugnate in riferimento agli artt. 3 e 53

Cost.; che precisamente, ad avviso del giudice a quo, la suddetta

differenza delle aliquote I.G.E. era stata prevista dal legislatore del

1958 sull'erroneo presupposto di dover perequare un ritenuto maggior

carico fiscale complessivamente gravante sul prodotto interno rispetto

a quello importato, ed è stata successivamente rimossa, con la citata

disposizione del 1969, perché considerata, in seguito ad apposito

richiamo degli organi del G.A.T.T., come discriminatoria ai danni del

prodotto importato e dunque lesiva del principio di parità tributaria

stabilito nell'Accordo internazionale; che da ciò risulterebbe la

dedotta irrazionalità sia dell'art. 5 della legge 267 del 1958 sia

dell'art. 9 della legge 478 del 1969: della prima norma, "in quanto il

legislatore volendo perequare il trattamento dei due prodotti

(nazionale e importato) in ottemperanza del precetto dell'art. 11

Cost.", avrebbe "invece sperequato"; della seconda, "in quanto il

legislatore, volendo eliminare la sperequazione introdotta nel 1958",

lo avrebbe fatto "solo per il futuro, omettendo di disciplinare gli

effetti pregressi della norma errata";

Considerato che i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe

possono, data la sostanziale identità della questione, essere riuniti

e congiuntamente decisi;

che, ai fini della decisione, occorre acquisire ulteriori elementi

di valutazione in ordine sia ai rilievi che sarebbero stati formulati

dagli organi del G.A.T.T. in conseguenza della pretesa discriminazione,

ex art. 5 della legge 267 del 1958, ai danni del prodotto importato dai

paesi aderenti al G.A.T.T., sia all'applicazione che il principio della

parità tributaria sancito nella citata disposizione dell'Accordo ha

ricevuto da parte della Amministrazione delle Finanze.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Sospesa ogni altra decisione dispone che entro novanta giorni dalla

comunicazione della presente ordinanza:

1) il Ministero degli Affari Esteri:

a) comunichi alla Corte, previa opportuna consultazione degli

organi del G.A.T.T., se detti organi abbiano indicato come,

nell'ordinamento interno di ciascun contraente, debba operare il

divieto - scaturente dall'art. IV, paragrafo 2, dell'Accordo citato in

motivazione - di peggiorare il trattamento tributario del prodotto

importato rispetto a quello del similare prodotto nazionale;

b) faccia pervenire alla Corte ogni dato conoscitivo ed esplicativo

dei rilievi che si assume gli organi del G.A.T.T. abbiano mosso

all'Italia, in seguito all'emanazione del citato art. 5, secondo comma,

della legge 267 del 1958, con il quale l'aliquota I.G.E. veniva ridotta

al 4% per il cotone di produzione nazionale depurato dei semi (c.d.

cotone in massa), mentre nulla disponeva riguardo al medesimo prodotto

importato dai paesi aderenti al G.A.T.T.;

2) il Ministero delle Finanze fornisca alla Corte ogni informazione

e documentazione atta a chiarire se, e con quali criteri,

l'Amministrazione delle Finanze, nell'applicare il regime dell'I.G.E.

al cotone di massa importato dai paesi aderenti al G.A.T.T. abbia

provveduto alla comparazione degli oneri fiscali complessivamente

gravanti su tale prodotto e sul cotone in massa di produzione

nazionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte