Ordinanza n. 198/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 171 e 180
della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio"), promossi con due
ordinanze emesse il 30 giugno 1984 dal Pretore di Ovada, iscritte ai
nn. 1177 e 1178 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50- bis e 47- bis dell'anno
1985;
Visti gli atti di costituzione della S.I.A.E., nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali a carico di
titolari di emittenti televisive i quali avevano trasmesso opere
facenti parte dei repertori S.I.A.E. senza la prescritta
autorizzazione, il Pretore di Ovada, con due ordinanze di analogo
contenuto emesse il 30 giugno 1984 ha sollevato, in relazione agli
artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale, degli artt. 180 e 171 della legge 22
aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio"), nella parte in cui: 1) impongono
al titolare di emittenza televisiva o radiofonica di munirsi
dell'autorizzazione alle trasmissioni della S.I.A.E., concernente
tutti gli autori del repertorio di queste e non soltanto coloro le
cui opere vengono diffuse; 2) assoggettano la concessione
dell'autorizzazione al pagamento di una somma pari al 2,75 per cento
dei proventi lordi dichiarati dall'impresa; 3) non predeterminano i
criteri sulla base dei quali la S.I.A.E. concede o nega le
autorizzazioni;
che, a parere del giudice a quo, attraverso l'imposizione del
pagamento della suddetta somma, si realizzerebbe un prelievo di
natura tributaria che verrebbe a giovare agli autori le cui opere non
sono trasmesse, pur prescindendo, nell'ammontare, dal numero e
dall'importanza delle opere utilizzate;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita depositando
anche memoria nell'imminenza dell'udienza - la Società Italiana
degli Autori ed Editori la quale ha chiesto che la questione venga
dichiarata inammissibile od infondata;
che le medesime conclusioni sono state precisate dall'Avvocatura
dello Stato, intervenuta nei giudizi in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Considerato che entrambe le ordinanze trattano con i medesimi
argomenti le stesse questioni, sì che i due giudizi possono essere
riuniti;
che l'ipotesi incriminatrice di cui all'art. 171 della legge 22
aprile 1941, n. 633, concerne la diffusione di opere altrui senza che
se ne abbia il diritto e non è diretta a sanzionare il mancato
pagamento alla S.I.A.E. del compenso per il rilascio
dell'autorizzazione, bensì il mancato consenso dell'autore alla
diffusione dell'opera;
che, inoltre, se l'attività di intermediario (svolta dalla
S.I.A.E. con quel carattere di preminenza reso necessario dalle
difficoltà presentate dal controllo dell'utilizzazione economica
delle opere protette: Corte cost. sent. 13 aprile 1972, n. 65)
rappresenta la forma più diffusa di tutela del diritto d'autore,
essa d'altronde non esclude tuttavia la possibilità di un diretto
rapporto tra l'utilizzazione dell'opera e l'autore;
che, quindi, non ricorre affatto tra la fattispecie di reato de
qua e l'art. 180 della legge citata la relazione individuata dal
giudice rimettente - risultando ininfluente la prospettata
illegittimità della seconda norma rispetto alla prima - e la
questione relativa è del tutto priva di rilevanza nel giudizio in
corso dinanzi a questi, sì che il giudizio di legittimità
costituzionale non può essere ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 171 e 180 della
legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio"), sollevata dal Pretore di
Ovada in relazione agli artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 della
Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte