Ordinanza n. 198/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52legge 88/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge
9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul
lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore
di Siena nel procedimento civile vertente tra Giomini Anchise ed
altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Giomini Anchise ed altri e
dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza emessa il 9
novembre 1990 (R.O. n. 30 del 1991) nei giudizi civili riuniti
vertenti tra Giomini Anchise ed altri e l'I.N.P.S. per la
restituzione di somme percepite indebitamente dagli attori a titolo
di cassa integrazione guadagni, per il periodo 14 dicembre 1986-10
maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale dispone che
non si recuperano le somme corrisposte, per errore, a titolo di
pensione dall'I.N.P.S. o da altra gestione sostitutiva o integrativa,
salvo quelle riscosse con il dolo dell'assistito e non anche le somme
corrisposte a titolo di integrazione salariale;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di
trattamento tra lavoratori pensionati e lavoratori posti in cassa
integrazione guadagni;
b) l'art. 38 della Costituzione, per la mancata
corresponsione, ai lavoratori disoccupati, di mezzi adeguati alle
minime esigenze di vita;
che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che nel giudizio si sono costituite le parti private, le quali
hanno fatto proprie le argomentazioni del giudice remittente, e
l'I.N.P.S., che ha rilevato la differenza esistente tra le situazioni
poste a raffronto, tanto più che nella specie si era accertata la
mancanza assoluta del diritto degli attori alla percezione delle
suddette somme, ed ha concluso, pertanto, per la manifesta
infondatezza della questione;
che è intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha
concluso per la inammissibilità o l'infondatezza della questione,
attesa la differenza esistente tra i due trattamenti;
Considerato che effettivamente le situazioni poste a raffronto
sono nettamente differenziate, essendo la pensione cosa diversa dalla
integrazione salariale;
che non sussiste nemmeno la dedotta mancata assicurazione di
mezzi adeguati alle esigenze di vita poiché i lavoratori disoccupati
percepiscono la indennità prevista dalla legge per rimediare agli
effetti della disoccupazione;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro), in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte