Ordinanza n. 198/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19
aprile 1994 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale
a carico di Rizzacasa Massimiliano iscritta al n. 449 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che a seguito della rimessione degli atti per competenza
da parte del Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a
carico di Rizzacasa Massimiliano, imputato di lesione personale
aggravata, il Tribunale militare di Padova - rilevato un conflitto
negativo di competenza - ne ha ordinato la trasmissione in copia alla
Corte di cassazione e sollevato, in relazione agli artt. 101, secondo
comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,
questione di costituzionalità dell'art. 30, comma 3, del codice di
procedura penale, in quanto non consente la sospensione del
procedimento nel caso in cui sia il giudice rimettente a ritenere che
sussista, nella sua effettività, il conflitto;
che vi sarebbe comunque - ad avviso del giudice a quo -
l'obbligo di proseguire il giudizio e, quindi, il dovere di
sottostare alla decisione di un altro giudice, egualmente competente
per materia, sulla base di una interpretazione della legge effettuata
da "quel" giudice e divenuta vincolante e inderogabile; situazione
invero paradossale che integrerebbe una lesione dell'art. 101,
secondo comma, della Costituzione;
che, inoltre, non soltanto nell'ipotesi di conflitto positivo,
dove subisce ben tre procedimenti per uno stesso fatto (due dinanzi
ai giudici del conflitto e uno davanti alla Corte di cassazione ex
art. 669 del codice di procedura penale), ma anche in quello negativo
l'imputato deve difendersi contemporaneamente, per un medesimo fatto,
innanzi a più giudici;
che tanto costituirebbe lesione del diritto di difesa di cui
all'art. 24 della Costituzione, e determinerebbe inoltre spreco di
attività con effetti perversi di disorientamento e incertezza circa
l'esito del conflitto (di qui, la lesione del canone del buon
andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della
Costituzione);
che lo stesso tribunale assicura di non ignorare la recente
decisione della Corte costituzionale - a seguito di un'ordinanza
pronunciata dallo stesso organo giurisdizionale sulla legittimità
costituzionale della disposizione nuovamente impugnata - e, tuttavia,
ha riformulato la questione di costituzionalità, già a suo tempo
prospettata in riferimento ad altri parametri costituzionali,
valorizzando quella parte della sentenza ov'è l'auspicio di un
intervento legislativo "volto ad approntare una disciplina idonea a
contemperare in modo diverso gli interessi in gioco" (che il giudice
a quo identifica, da un lato, nella necessità di impedire manovre
dilatorie mediante prospettazione di conflitti pretestuosi e,
dall'altro, nel diritto di difesa dell'imputato);
che, prendendo atto della mancata adozione, da parte del
legislatore, delle innovazioni auspicate da questa Corte, il giudice
rimettente prospetta un intervento manipolativo sulla norma impugnata
attraverso una sua declaratoria d'incostituzionalità "nella parte in
cui non prevede la sospensione del procedimento" se non "nel caso in
cui sia il giudice rimettente a ritenere fondata l'esistenza di un
conflitto";
che in tale ipotesi non potrebbe ravvisarsi, infatti, quella
temuta "fittizia manipolazione dilatoria" sui tempi del processo, da
riservarsi soltanto alle eccezioni delle parti, di cui al secondo
comma dell'art. 30 del codice di rito;
che, in tal caso, un effetto sospensivo automatico del
procedimento verrebbe a paralizzare il giudizio, in forza di un atto
di parte meramente potestativo e come tale passibile di abusi, mentre
l'equo contemperamento degli interessi sollecitato dalla sentenza n.
59 del 1993 sarebbe rinvenibile solo nella decisione del giudice
circa la fondatezza, o meno, dell'esistenza di un conflitto (rilevato
che sia dalle parti o dal giudice stesso);
che in siffatta ipotesi non sussisterebbe neanche il rischio di
effetti negativi prodotti dalla prescrizione, vigendo il disposto
dell'art. 159, comma 1, del codice di procedura penale, che produce
l'interruzione del processo nei casi o quando la sospensione è
imposta da una particolare disposizione di legge;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la infondatezza.
Considerato che la questione di costituzionalità dell'art. 30,
terzo comma, del codice di procedura penale, ha già formato oggetto
di esame da parte di questa Corte che, con la sentenza n. 59 del
1993, l'ha dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 2, 3, 25,
76, 77, 97 e 103, terzo comma, della Costituzione;
che la questione ora ritorna, per violazione degli artt. 101,
secondo comma, 97, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione, per la parte in cui l'articolo impugnato dispone che la
denuncia del conflitto di competenza e la conseguente ordinanza non
hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso, sia perché
obbligherebbe il secondo giudice a sottostare alla decisione di un
altro giudice ugualmente competente per materia e all'interpretazione
(vincolante e inderogabile) della legge fornita da "quel" giudice;
sia perché appesantirebbe l'andamento dell'amministrazione
giudiziaria tanto in caso di conflitto positivo, quanto in quello
negativo, essendo chiamato l'imputato a rispondere più volte del
medesimo addebito avanti a più giudici; sia perché menomerebbe,
infine, il diritto di difesa, costringendo l'imputato a difendersi
contemporaneamente dinanzi a più giudici per un medesimo fatto;
che i profili indicati dal rimettente hanno già formato, nella
sostanza, oggetto di valutazione da parte di questa Corte che li ha
ritenuti non fondati - anche se con riferimento ad altri parametri
costituzionali - e che "l'inconveniente non trascurabile" segnalato
al legislatore dalla citata sentenza n. 59 (vale a dire "la
circostanza che nelle more della risoluzione del conflitto l'imputato
sia costretto a difendersi per lo stesso fatto innanzi a più
giudici"), pur non essendo ancora superato da un "intervento
legislativo volto ad approntare una disciplina idonea a contemperare
in modo diverso gli interessi in gioco", non può essere risolto
dalla pronuncia additiva sollecitata dal giudice a quo, stante la
possibilità di dare al problema altre soluzioni (a solo titolo
esemplificativo, l'estensione di alcuni istituti propri della
disciplina della rimessione, quale il divieto di pronunciare ex art.
47, comma 1, del codice di procedura penale, la sentenza ovvero la
possibilità di una sospensione del giudizio da parte della Corte di
Cassazione, ex art. 47, comma 2, del codice di procedura penale);
che, pertanto, si deve riaffermare l'esclusiva competenza del
legislatore, il cui intervento va ancora auspicato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, comma 3, del codice di procedura penale,
sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 97, primo
comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale
militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte