Ordinanza n. 199/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 128r.d.l. 1827/1935
- art. 23legge 74/1987
usata come parametro
citata
- art. 1Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
- art. 128d.P.R. 180/1950
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del
regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale), promosso con
l'ordinanza emessa l'11 giugno 1988 dal Pretore di Venezia nel
procedimento civile vertente tra Begotti Liliana e Acerboni Renato ed
altro, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 prima serie speciale
dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Venezia, con ordinanza in data 11
giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 128 del regio
decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827 nella parte in cui non prevede,
analogamente agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U.
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle
pubbliche Amministrazioni), la pignorabilità parziale, per causa di
alimenti, delle pensioni d'invalidità erogate dall'INPS, nonché
questione di legittimità dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n.
74, nella parte in cui, estendendo talune norme della legge stessa
alle ipotesi di separazione personale dei coniugi, non estende nei
confronti del coniuge obbligato all'assegno di mantenimento la
previsione che consente il pignoramento fino alla metà delle somme
dovute dallo Stato e da altri enti;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1041 del 1988, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del
regio decreto legge n. 1827 del 1935 proprio nella parte in cui non
consente, entro i limiti (un terzo) stabiliti dall'art. 2 n. 1 del
d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti
alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS;
che, quindi, il nuovo regime risultante a seguito della citata
decisione, mentre rende manifestamente inammissibile l'identica
questione sollevata dal giudice remittente, comporta altresì il
difetto di rilevanza della ulteriore questione in ordine all'art. 23
della legge 6 marzo 1987 n. 74, in quanto nel procedimento civile di
esecuzione mobiliare pendente avanti il Pretore di Venezia
l'esecutante agisce in base a verbale di separazione personale
consensuale omologato ed ha pignorato la pensione d'invalidità
dovuta dall'INPS al coniuge chiedendo che la stessa gli venga
assegnata nella misura di un terzo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto legge 4
ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale), già dichiarato costituzionalmente
illegittimo in parte qua con sentenza n. 1041 del 1988, e dell'art.
23 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei
casi di scioglimento del matrimonio) sollevate, in riferimento agli
artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte