Ordinanza n. 199/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 446 e 448 del
codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 13 luglio
1994 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a
carico di Alberti Pier Giorgio iscritta al n. 562 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che a seguito del rigetto dell'istanza di applicazione
della pena concordata fra imputato e pubblico ministero, il pretore
di Bassano del Grappa - dichiaratosi incompatibile a giudicare del
merito, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura
penale, come modificato dalla sentenza n. 186 del 1992 di questa
Corte - rimetteva gli atti ad altro magistrato dello stesso ufficio
giudiziario;
che, all'udienza fissata per la celebrazione del dibattimento,
il diverso magistrato della Pretura di Bassano del Grappa, incaricato
della trattazione dibattimentale - richiesto dell'applicazione della
stessa pena, già indicata nella prima domanda di "patteggiamento",
con la sola esclusione della sostituzione della sanzione detentiva in
luogo di quella pecuniaria - con ordinanza del 13 luglio 1994,
sollevava questione di costituzionalità delle disposizioni di cui
agli artt. 446 e 448 del codice di procedura penale;
che, ad avviso del rimettente, la Corte di cassazione, con
orientamento pressoché consolidato, assicurerebbe alle parti la
facoltà di reiterare l'istanza di "patteggiamento" sino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, senza
considerare se la nuova domanda risulti uguale o difforme dalla
precedente;
che ne conseguirebbe, per la illegittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale dichiarata con
la sentenza n. 186 del 1992, la trasmigrazione del processo dinanzi
ad altrettanti e diversi giudici quante sono le pronunce di reiezione
della richiesta concordemente formulata dalle parti, fino a quando
non si pervenga all'auspicata applicazione della pena (e ciò in
contrasto con gli articoli 25, primo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione);
che, in particolare, il complesso delle disposizioni impugnate,
alla luce delle modifiche intervenute nell'ambito dell'art. 34 del
codice di rito, comporterebbe una lesione del principio del giudice
naturale, in quanto ne consentirebbe la scelta ad opera delle parti,
con ulteriore violazione del canone di buon andamento della pubblica
amministrazione, non inibendo la molteplicità di reiterazioni delle
istanze (in teoria sino all'infinito) contro ogni buon senso, e non
solo in considerazione delle ridotte dimensioni degli uffici
giudiziari;
che vi sarebbe anche una lesione dell'art. 25, primo comma,
della Costituzione, in rapporto all'art. 591, lett. b), del codice di
procedura penale, in quanto con il meccanismo delle richieste a
catena si configurerebbe un'impugnazione vera e propria del giudizio
negativo precedentemente formulato da un altro magistrato,
impugnazione non prevista dalla legge e devoluta a un giudice non
precostituito a tal fine (come lo è invece il giudice d'appello);
che la questione sarebbe rilevante, dal momento che il
giudicante dovrebbe finalmente pronunciarsi sul merito del processo,
qualora potesse - in contrasto con l'interpretazione della Corte di
cassazione - dichiarare inammissibile la nuova istanza di
applicazione della pena su richiesta delle parti;
che la questione di costituzionalità, così sollevata, verrebbe
pertanto a riguardare sia l'art. 446 del codice di procedura penale,
come interpretato dalla Corte di cassazione - vale a dire nel senso
di consentire alle parti di reiterare la richiesta di applicazione
della pena - sia l'art. 448, del pari non correttamente interpretato
nel senso che non permetterebbe ugualmente al giudice di dichiarare
inammissibile la nuova richiesta di applicazione della pena già
rigettata dal primo giudice (dichiaratosi incompatibile ai sensi
dell'art. 34 del codice di rito);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso - nell'atto
di intervento - per l'inammissibilità o l'infondatezza della
sollevata questione, avendo il giudice a quo riproposto il problema
già definito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 439 del
1993.
Considerato che con tale decisione, questa Corte ha già chiarito
che è errato il presupposto interpretativo dell'ordinanza di
rimessione (vale a dire la possibilità, per le parti, di reiterare
indefinitamente la medesima richiesta di "patteggiamento"); non
recando l'ordinanza del pretore di Bassano elementi nuovi rispetto al
quadro considerato con la sentenza n. 439 del 1993, tali da far
rivedere l'orientamento già espresso nei termini della non
fondatezza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 446 e 448 del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma e 97,
primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte