Ordinanza n. 199/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/06/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 1,
lettera b), e comma 7, del codice di procedura penale, promossi con
quattro analoghe ordinanze in data 21 gennaio 1998, 19 agosto 1999 e
in data 13 maggio 1999 (n. 2 ordinanze), dalla Corte d'assise di
Reggio Calabria, rispettivamente iscritte al n. 605, n. 759, n. 760 e
n. 761 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44 e n. 50, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che la Corte d'assise di Reggio Calabria, chiamata a
pronunciarsi, nel corso del medesimo procedimento penale, su svariate
istanze di scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima
di custodia cautelare, con quattro analoghe ordinanze in data
21 gennaio 1998 (r.o. n. 605 del 2000), in data 19 agosto 1999 (r.o.
n. 759 del 2000) e in data 13 maggio 1999 (r.o. n. 760 e n. 761 del
2000), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui ai
commi 1, lettera b), e 7 dell'art. 304 del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non prevedono che la sospensione del
corso dei termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen. segua - e venga
così computata salvo che per il limite relativo alla durata
complessiva della custodia cautelare - alla revoca del mandato al
difensore da parte dell'imputato";
che il remittente premette di avere già precisato,
provvedendo su altre istanze di scarcerazione per decorrenza dei
termini di custodia cautelare, che il termine custodiale di fase per
il dibattimento di primo grado, pari ad un anno e sei mesi, era
divenuto di tre anni per effetto del provvedimento di sospensione
adottato, a causa della particolare complessità del dibattimento, ai
sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., e che a tale termine
triennale dovevano aggiungersi ulteriori periodi in conseguenza di
una serie di avvenimenti, che si erano registrati nel corso del
dibattimento e che avevano determinato sospensioni dell'attività
processuale con conseguente sospensione dei termini di custodia
cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 1, lettera b), cod.
proc. pen;
che, in particolare, la Corte d'assise di Reggio Calabria
puntualizza che nei suoi precedenti provvedimenti aveva già ritenuto
che, "al fine del computo del termine custodiale di fase
complessivo", al termine triennale dovevano aggiungersi, tra gli
altri, "giorni 53, intercorrenti tra il 26 ottobre 1995 ed il
successivo 18 dicembre: ciò per effetto del provvedimento di
sospensione ex art. 304, comma 1, lettera b), adottato all'udienza
del 26 ottobre per i motivi indicati nel relativo verbale (revoca
delle nomine dei difensori da parte degli imputati detenuti e
richiesta di termine a difesa da parte del difensore d'ufficio
nominato in sostituzione)";
che, ad avviso del giudice a quo, la simultanea revoca di
tutti i difensori da parte degli imputati detenuti, denotando "un
evidente atteggiamento ostruzionistico [...] che precludeva di fatto
la prosecuzione dell'udienza", non andava ricompresa tra i casi di
cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 304 cod. proc. pen., per i
quali il periodo di sospensione non opera ai fini del limite massimo
di fase ex art. 304, comma 7, cod. proc. pen., ma rientrava nelle
previsioni dell'art. 304, comma 1, lettera b), con conseguente
computabilità ai fini del citato limite massimo;
che, infatti, una fattispecie di abbandono della difesa è
ravvisabile, secondo la Corte remittente, non soltanto nei casi in
cui sia direttamente riferibile alla iniziativa del difensore, ma
anche quando l'assistenza difensiva sia venuta a mancare "per
conseguenza diretta di una iniziativa dei difesi, che abbiano, ad un
tempo, posto i difensori nella legale impossibilità di svolgere il
proprio mandato e costretto il giudice a nominare un difensore
d'ufficio ed a concedere a costui i termini a difesa";
che, su queste premesse, il remittente chiede a questa Corte
"un ulteriore e definitivo approfondimento interpretativo", in
quanto, a suo avviso, le disposizioni censurate, se interpretate
(come vorrebbero le difese degli imputati e la stessa Corte di
cassazione in una pronuncia resa nell'ambito del medesimo processo)
nel senso di escludere dal computo dei termini di cui all'art. 304,
comma 6, cod. proc. pen. i periodi di sospensione per allontanamento
dei legali a seguito della contemporanea revoca dei difensori da
parte degli imputati in custodia cautelare, contrasterebbero con il
principio di eguaglianza;
che invero, prosegue il remittente, ne deriverebbe una
ingiustificata diversità di disciplina delle ipotesi di
"allontanamento" del difensore, a seconda che esso segua ad una
scelta di questo o sia causato dall'iniziativa dell'assistito,
poiché, del tutto irragionevolmente, soltanto nel primo caso
potrebbe legittimamente computarsi la sospensione del corso dei
termini di custodia cautelare per il periodo concesso al difensore
d'ufficio per preparare la difesa;
che - argomenta ancora il giudice a quo - una simile
interpretazione verrebbe ad attribuire all'imputato "il potere di
tenere costantemente sotto scacco il processo", con una serie di
continue e mirate revoche dei mandati difensivi, dirette a
consentirgli di beneficiare della scarcerazione per scadenza dei
termini ben prima della pronuncia di merito;
che l'irragionevole diversità di disciplina per due
situazioni che invece si equivarrebbero sul piano processuale
determinerebbe oltretutto un trattamento deteriore per l'imputato il
quale abbia subito le conseguenze pregiudizievoli del comportamento
scorretto del proprio difensore che abbia autonomamente deciso di non
dar corso al mandato rispetto a quello riservato all'imputato che,
con la revoca della nomina, abbia dato causa all'allontanamento del
difensore, poiché solo per il primo imputato sarebbe operante la
sospensione dei termini di custodia cautelare;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile.
Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, provenienti
dallo stesso giudice, sollevano un'identica questione e che,
pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
unitariamente;
che il remittente riferisce di avere già affermato, in
numerosi provvedimenti resi nel medesimo processo nei confronti di
altri imputati, che l'ipotesi della simultanea revoca dei rispettivi
difensori da parte di tutti gli imputati detenuti, denotando un
evidente atteggiamento ostruzionistico, non può essere sussunta
sotto la lettera a) del comma 1 dell'art. 304 del codice di procedura
penale, per la quale il periodo di sospensione non opera ai fini del
limite massimo di fase ex art. 304, comma 7, cod. proc. pen., ma
rientra nella previsione dell'art. 304, comma 1, lettera b), e che
conseguentemente detto periodo è computabile ai fini del calcolo del
citato limitemassimo;
che, nonostante ciò, egli chiede a questa Corte "un
ulteriore e definitivo approfondimento interpretativo", giustificando
tale richiesta con l'esistenza di una diversa interpretazione,
riconducibile ad una pronuncia della Corte di cassazione, secondo la
quale la fattispecie in oggetto ricadrebbe invece nella sfera di
operatività dell'art. 304, comma 1, lettera a) del codice di
procedura penale e pertanto, in forza dell'art. 304, comma 7, cod.
proc. pen., sarebbe esclusa dal computo dei termini di cui
all'art. 304, comma 6, del medesimo codice;
che è qui del tutto evidente l'utilizzazione impropria del
giudizio di legittimità costituzionale, dichiaratamente attivato per
contrastare una interpretazione che l'ordinanza di rimessione, con un
diffuso e insistito argomentare, lungi dal fare propria e dal porre a
fondamento del giudizio di costituzionalità, mostra di non
condividere affatto, con il paradossale risultato di sottoporre a
censura una soluzione interpretativa alla quale si è negata ogni
plausibilità;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 1, lettera b), e
comma 7, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'assise di Reggio
Calabria con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte