Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE - TERMINI DI DURATA COMPLESSIVA - CRITERI DI COMPUTO - RAGGUAGLIO ALLA PENA STABILITA PER IL REATO PER CUI SI PROCEDE ANZICHÉ ALLA CONCRETA PUNIBILITÀ DELL'ILLECITO - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INVIOLABILITÀ DELLA LIBERTÀ PERSONALE - RICHIESTA DI INTERVENTO MANIPOLATIVO ESORBITANTE DAI POTERI DELLA CORTE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui dispone che i termini di durata complessiva della custodia cautelare siano commisurati ai valori edittali di pena propri del reato per cui si procede, e non invece "alla concreta punibilità dell'illecito, nei termini già ritenuti in sentenza". Infatti, l'intervento additivo richiesto comporterebbe una serie di precisazioni normative molto dettagliate, possibili in una revisione legislativa della norma censurata ma che non possono derivare da una sentenza del giudice delle leggi.
PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - TERMINI MASSIMI DI FASE DETERMINATI DALL’ART. 304, COMMA 6, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE - COMPUTO DEI PERIODI DI CUSTODIA CAUTELARE SOFFERTI IN FASI O GRADI DIVERSI DALLA FASE O DAL GRADO IN CUI IL PROCEDIMENTO È REGREDITO - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELLA PENA, INGIUSTIFICATO SACRIFICIO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito. Infatti, la tutela della libertà personale che si realizza attraverso i limiti massimi di custodia voluti dall'art. 13, quinto comma, Cost. è un valore unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali, ovvero desunte da una ricostruzione dell'attuale sistema processuale che non consenta di tenere conto, ai fini della garanzia del termine massimo finale di fase, dei periodi di custodia cautelare “comunque” sofferti nel corso del procedimento.
Processo penale - Custodia cautelare - Termini massimi di fase - Regresso del procedimento - Computo dei periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito - Omessa previsione - Lamentata lesione dei parametri relativi al principio di uguaglianza e alla libertà personale - Ordinanza di rimessione motivata 'per relationem' - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile in base alle argomentazioni fatte proprie dal rimettente - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, per assoluta carenza di motivazione, che non può essere sostituita, né integrata, dal mero rinvio ‘per relationem’ ad altri atti, poiché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma che ritiene di dover applicare; motivazione che deve essere, inoltre, autosufficiente, per permettere la verifica dell’avvenuto apprezzamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
sentenza 59/2004massima n. 28312 Processo penale - Giudizio abbreviato - Imputati per determinati reati (indicati all’art. 407, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.) - Termini di custodia cautelare più ampi, secondo quanto previsto per il giudizio ordinario - Mancata previsione - Assunta lesione del principio di eguaglianza - Questione già risolta in via interpretativa dal rimettente e finalizzata ad ottenere l’avallo interpretativo della corte - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 1, lettera b-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede in relazione al giudizio abbreviato, allorquando si proceda per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) dello stesso codice, che i termini di custodia cautelare sono prorogati di sei mesi, secondo quanto disposto per il giudizio ordinario. Infatti il giudice rimettente - che in relazione alla posizione di altri coindagati ha già interpretato la disposizione censurata nel senso prospettato - solleva la questione con la finalità - estranea alla logica del giudizio incidentale di costituzionalità - di avvalorare l'interpretazione che egli ritiene corretta e che invece è stata già disattesa dal tribunale del riesame.
Processo penale - Regressione del procedimento - Termini massimi di fase - Limite al computo dei periodi di custodia cautelare sofferti in una fase o grado diversi - Asserito contrasto con il principio della garanzia della libertà personale - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui impedisce di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diverso da quelli in cui il procedimento è regredito. Più che motivare, infatti, la non manifesta infondatezza della questione che prospettano, le ordinanze di rimessione si propongono di dimostrare la coerenza con i parametri evocati dell’opposta soluzione, in una motivazione tutta protesa, nella sostanza, a dimostrare l’infondatezza della questione proposta: attraverso una lettura condotta non alla stregua della sola legislazione ordinaria, ma proprio dei principi costituzionali che presidiano la materia, le ordinanze si fondano, peraltro, sull’interpretazione contenuta nella pronuncia costituzionale n. 529 del 2000, proprio mentre riservano ad essa, sul piano della consistenza di quei principi, critiche severe. Né può essere ritenuto ammissibile un approccio alla giustizia costituzionale attraverso un’ordinanza, come quella delle sezioni unite rimettenti, che si chiude con l’esplicito invito al “rispetto delle reciproche attribuzioni”, come se alla Corte costituzionale fosse consentito affermare i principi costituzionali soltanto attraverso sentenze caducatorie e le fosse negato, in altri tipi di pronunce, interpretare le leggi alla luce della Costituzione. - In tema di disciplina della custodia cautelare, menzionate, la sentenza n. 292/1998, l’ordinanza n. 429/1999; l’ordinanza n. 214/2000.
Processo penale - Regressione del procedimento - Durata massima della custodia cautelare - Computabilità soltanto di periodi di custodia sofferti in fase o grado omogenei - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza o alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2 e 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta affetta, nella specie, da un difetto assoluto di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione; difetto che non può essere sanato dal mero rinvio 'per relationem' alle argomentazioni svolte in altra ordinanza di rinvio.
Riguarda ancheart. 304 Codice di procedura penale
Processo penale - Regressione del procedimento - Durata massima della custodia cautelare - Computabilità soltanto di periodi di custodia sofferti in fase o grado omogenei - Intervenuta decisione di manifesta inammissibilità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2 e 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, poiché la questione sollevata in questa sede è stata già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 243 del 2003, proprio in ragione delle argomentazioni in essa contenute, che i giudici 'a quibus' dichiarano di fare proprie. - V. sentenza n. 243/2003.
Riguarda ancheart. 304 Codice di procedura penale
Processo penale - Regressione del procedimento - Durata massima della custodia cautelare - Computabilità soltanto di periodi di custodia sofferti in fase o grado omogenei - Intervenuta decisione di manifesta inammissibilità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, poiché la questione sollevata in questa sede è stata già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 243 del 2003, proprio in ragione delle argomentazioni in essa contenute, che i giudici 'a quibus' dichiarano di fare proprie.
'Referendum' abrogativo - Giudizio sull'ammissibilità - Processo penale - Disciplina dei termini della custodia cautelare - Richiesta referendaria volta alla radicale e complessiva sostituzione della disciplina vigente attraverso la c.d. tecnica del ritaglio - Quesito privo di natura abrogativa - Difetto del carattere di omogeneità - Inammissibilita' della richiesta referendaria.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 303 e del comma 6 dell'art. 304 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e successive modificazioni, relativi alla disciplina dei termini della custodia cautelare, la quale e' attualmente articolata in relazione alle singole fasi e ai diversi gradi del procedimento penale (indagini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello, restante corso del procedimento) che vengono assunti autonomamente l'uno dall'altro onde impedire che il termine di custodia cautelare non utilizzato in una fase o in un grado precedente venga economizzato per essere utilizzato nelle fasi o nei gradi successivi. Infatti - posto che il quesito referendario si propone di pervenire ad una disciplina dei termini di durata massima della custodia cautelare nel senso che questa perda efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione siano decorsi i seguenti termini: 1) tre mesi allorquando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore a sei anni; 2) sei mesi quando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione in misura superiore a sei anni, salvo quanto previsto dal successivo n. 3; 3) un anno quando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo; e che l'effetto innovativo sulla disciplina vigente, connaturale alla abrogazione, non conseguirebbe, nella specie, alla fisiologica espansione della sfera di operativita' di una norma gia' presente, dotata, in ipotesi, di un ambito di applicazione piu' circoscritto, riguardante i termini massimi della custodia cautelare riferibili direttamente all'intero procedimento penale, ma alla posizione di un sistema di norme radicalmente nuovo che andrebbe a sostituirsi a quelle da eliminare grazie ad una operazione di taglio di parole o di parti del testo, con sostanziale stravolgimento della strutture delle originarie disposizioni e del loro significato normativo -, il quesito trascende, inammissibilmente, i limiti segnati dall'art. 75 Cost., che consente il 'referendum' abrogativo totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, e non il 'referendum' introduttivo di discipline legislative completamente nuove, come avverrebbe nella specie, dato che si e' in presenza di un quesito introduttivo, teso a porre, per via referendaria, norme che attualmente non esistono, in quanto in nessun caso nella disciplina vigente i termini massimi di custodia cautelare che risulterebbero dalla abrogazione referendaria sono individuati come tali dal legislatore per l'intero procedimento. Sotto un concorrente profilo, il quesito risulta, altresi', inammissibile perche' privo del carattere di omogeneita', individuato dalla giurisprudenza costituzionale, a tutela della liberta' di scelta dell'elettore, quale requisito delle richieste di 'referendum' abrogativo; ed invero, le norme che stabiliscono i termini massimi di custodia cautelare e quelle nelle quali si esprime l'apprezzamento del legislatore circa la gravita' dei reati, sia pure al fine di calibrare la durata della custodia stessa, corrispondono a scelte potenzialmente autonome sulle quali gli elettori devono essere lasciati liberi di compiere scelte distinte: e, nella fattispecie, fa difetto quella matrice razionalmente unitaria che sola puo' rendere ammissibile la proposta di un unico quesito. - Cfr. S. n. 13/1999, nella quale, nonostante la tecnica del ritaglio, non e' stato negato il carattere puramente abrogativo del quesito referendario in quanto ordinato a provocare, mediante una soppressione di una parte piu' o meno estesa del testo, l'espansione di una disciplina gia' esistente, provvista di un suo proprio ambito di applicazione ancorche' originariamente residuale. - V., pure, S. n. 36/1997.
sentenza 50/2000massima n. 25167 Riguarda ancheart. 304 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - DURATA MASSIMA - LIMITE COMPLESSIVO E LIMITE DI FASE - IPOTESI DI DECORRENZA 'EX NOVO' DEI TERMINI IN SEGUITO A REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO O RINVIO AD ALTRO GIUDICE - PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA SOLO NEL CASO DI SUPERAMENTO DEL TERMINE DI DURATA COMPLESSIVO E NON ANCHE NEL CASO DI SUPERAMENTO DEL DOPPIO DEL TERMINE DI FASE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEI CASI DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CUSTODIA DI CUI ALL'ART. 304, COMMA 6, COD. PROC. PEN. - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA "INTERPRETATIVA" N. 292/98 - NON CONCLUDENZA DEI CONTRARI ARGOMENTI ADDOTTI DAI GIUDICI 'A QUIBUS' - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio termine di fase, allorche' si verifichi la situazione descritta nel comma 2 dello stesso art. 303, in quanto - posto che identica questione e' stata gia' dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione con sentenza n. 292 del 1998 - non sono stati addotti argomenti di concludenza tale da indurre a mutare le affermazioni poste a fondamento della predetta sentenza. - S. n. 292/1998.
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - DURATA MASSIMA - LIMITE COMPLESSIVO E LIMITE DI FASE - RITENUTA OPERATIVITA', NEI CASI DI DECORRENZA 'EX NOVO' DEI TERMINI IN SEGUITO A REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO O RINVIO AD ALTRO GIUDICE, SOLO DEL PRIMO E NON ANCHE DEL SECONDO LIMITE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE ECC., IN CUI ENTRAMBI I LIMITI DI DURATA SONO APPLICABILI - POSSIBILITA' E CONSEGUENTE NECESSITA' DI ACCOGLIERE, RIGUARDO ALL'AMBITO DI OPERATIVITA' DEL LIMITE DI FASE, UNA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CHE LO PREVEDE, PIU' AMPIA, E CONFORME A COSTITUZIONE, DI QUELLA PRESUPPOSTA DAL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo ai limiti di durata della carcerazione preventiva, sulla legittimita' costituzionale dell'art. 303 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi, contemplata nel comma 2, di nuovo inizio della decorrenza dei termini per la regressione del procedimento, in seguito ad annullamento con rinvio da parte della Cassazione o per altra causa, ad una fase o a un grado di giudizio diversi, o di rinvio ad altro giudice, prevede, ad avviso del giudice 'a quo', che possa essere causa di scarcerazione solo il superamento del termine complessivo di durata massima, stabilito dallo stesso articolo al comma 4. Secondo quella che si appalesa l'unica soluzione ermeneutica enucleabile dal sistema ed in linea con i valori della Carta fondamentale, deve infatti ritenersi che anche nella suddetta ipotesi - contrariamente a quanto ha sostenuto il giudice 'a quo' - possa essere causa di scarcerazione, se piu' favorevole, anche il superamento del doppio del termine di fase previsto dall'art. 304, comma 6. Tale soluzione - alla quale non e' di ostacolo la collocazione della norma in un articolo concernente i casi di sospensione dei termini (per impedimento dell'imputato o del difensore ecc.) trattandosi di una previsione che rispetto al corpo dell'articolo era e resta autonoma - si impone in forza di vari e concorrenti argomenti, di carattere storico - legati alla genesi e funzione dell'istituto gia' durante la vigenza del vecchio codice - testuali e logico-sistematici (quali l'uso, nel comma in parola, dell'avverbio "comunque"; il richiamo, oltre che al comma 1, ai commi 2 e 3 dell'art. 303; il fatto che, mentre nei casi di sospensione, il prolungamento dei termini puo' essere conseguenza di una eventuale condotta ostruzionistica e defatigatoria dell'imputato, nei casi di regressione o di rinvio ad altro giudice deriva di regola da un errore in cui e' incorsa la stessa autorita' giudiziaria e senza colpa dell'imputato, per cui sarebbe paradossale limitare l'operativita' del limite di fase soltanto ai primi) e soprattutto in forza della stessa logica dell'art. 13 della Carta fondamentale, la quale richiede di individuare, fra piu' interpretazioni, quella che riduca al minimo il sacrificio per la liberta' personale. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 304 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA STESSA NEL CASO DI DIBATTIMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE DEL MEDESIMO PER RAGIONI DI ASSOLUTA NECESSITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13, SECONDO E QUINTO COMMA, E 111 COST. - SOVRAPPOSIZIONE DI DUE ISTITUTI CONCETTUALMENTE AUTONOMI - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, la quale risulta impostata dal tribunale rimettente con riferimento al <<combinato disposto>> degli artt. 303, 304, comma 2, e 477, comma 2, cod. proc. pen., cioe' sovrapponendo due istituti - la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nel caso di dibattimenti particolarmente complessi e la sospensione del dibattimento per ragioni di assoluta necessita' - concettualmente del tutto autonomi, volti a fronteggiare esigenze che operano su terreni completamente diversi e sorretti da diverse finalita'. Invero, l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare e' normalmente autonoma e separata dal provvedimento con cui viene disposto il rinvio del dibattimento e puo' essere adottata, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimita', anche anteriormente alla formale apertura del dibattimento, a nulla rilevando che nel caso di specie i due provvedimenti siano stati occasionalmente disposti con un'unica ordinanza. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 304 Codice di procedura penaleart. 477 Codice di procedura penale