Ordinanza n. 2/1975
Altra decisione · depositata il 16/01/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 4legge 62/1974
- art. 86legge 62/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 86,
quarto comma, e 87, sesto ed ottavo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393 (Testo unico delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 28 febbraio e l'8 marzo 1972 dal pretore di
Avigliana nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Pognant
Graziano e Pietro e di Genova Antonio, iscritte ai nn. 392 e 393 del
registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973 e n. 28 del 31 gennaio 1973;
2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1972 dal pretore di
Castell'Arquato nel procedimento penale a carico di Ferrari Ferruccio,
iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 7 marzo 1973;
3) ordinanza emessa il 12 novembre 1973 dal pretore di Avigliano
nel procedimento penale a carico di Lorusso Andrea, iscritta al n. 32
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanze emesse il 28 febbraio 1972 e l'8 marzo
1972 il pretore di Avigliana - nel corso di procedimenti penali a
carico di Pietro e Graziano Pognant e di Antonio Genova - ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 86, quarto comma, e 87, sesto e ottavo
comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla
circolazione stradale), c.d. codice della strada, nella parte in cui
comportano che il titolare di una patente di guida rilasciata ai sensi
dell'art. 80 del predetto d.P.R. n. 393 del 1959, che si ponga alla
guida di una macchina agricola, risponde del reato di cui all'art. 80,
nono comma (guida senza patente), punibile congiuntamente con l'arresto
e con l'ammenda anziché di quello più lieve di cui all'art. 87, comma
sesto (guida con patente abilitante alla guida di veicoli di diversa
categoria), punibile alternativamente con l'ammenda o con l'arresto;
che con ordinanza emessa il 12 novembre 1973 - nel corso del
procedimento penale a carico di Andrea Lorusso - il pretore di
Avigliano ha sollevato analoga questione, sempre in riferimento
all'art.3 Cost., relativamente agli artt. 86, quarto comma, e 87, sesto
comma, del d.P.R. n. 393 del 1959;
che con ordinanza emessa il 26 ottobre 1972 dal pretore di
Catell'Arquato, nel corso del procedimento penale a carico di Ferruccio
Ferrari, è staia sollevata, sempre in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale relativa al solo art. 86,
quarto comma, in relazione all'art. 80, comma nono, del d.P.R. n. 393
det 1959;
che i giudizi, avendo riferimento a questioni analoghe, possono
essere riuniti;
che nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte, mentre
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, è intervenuto soltanto nei giudizi
relativi alle ordinanze n.393 del 1972 e n.32 del 1974.
Considerato che in pendenza di tali giudizi è entrata in vigore la
legge 14 febbraio 1974, n. 62, che nell'art. 4 ha sostituito al
precedente un nuovo testo dell'art. 86 il cui comma primo dispone che
per la guida di macchine agricole è sufficiente aver ottenuto la
patente di categoria B prevista dal nuovo testo dell'art. 80 come
sostituito dall'art. 2 della predetta legge n. 62 del 1974;
che occorre - conseguentemente - che il giudice a quo accerti se
sussista tuttora la rilevanza delle questioni di legittimità
costituzionale prospettate con le ordinanze in epigrafe.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai pretori di Avigliana, di
Castell'Arquato e di Avigliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELODE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte