Art. 86
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
4 versioni dal 1959
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ARTT. 86, QUARTO COMMA, E 87, SESTO E OTTAVO COMMA - GUIDA DI MACCHINA AGRICOLA CON PATENTE ABILITANTE ALLA GUIDA DI VEICOLI DI DIVERSA CATEGORIA - SANZIONI PENALI - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, N. 62, ART. 4 - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Quando in pendenza del giudizio di legittimita' costituzionale sopravvengono nuove disposizioni legislative che modifichino in tutto o in parte le norme impugnate va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo perche' accerti se permanga la rilevanza delle questioni di legittimita' sollevate (nella specie erano state prospettate, dai pretori di Avigliana, di Castell'Arquato e di Avigliano, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 86, comma quarto, e 87, commi sesto e ottavo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ed in pendenza di tali giudizi di legittimita' era sopravvenuta la legge 14 febbraio 1974, n. 62, il cui art. 4 aveva modificato il contenuto del gia' menzionato art. 86).
Riguarda ancheart. 87 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti ai pretori di Avigliana, di Castell'Arquato e di Avigliano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELODE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICO…
ECLI:IT:COST:1975:2 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art86 · fonte su Normattiva