Ordinanza n. 2/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204
(Accertamento di pericolosità - Pericolosità sociale presunta) e 222
(Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) cod. pen., promossi
con le ordinanze emesse il 27 marzo, il 24 febbraio e il 6 aprile 1982
rispettivamente dal Tribunale di Velletri, dal Giudice istruttore del
Tribunale di Torino e dal Tribunale di Brindisi nei procedimenti a
carico di De Falco Giovanni, di Spada Mario e di Corrado Gilberto,
iscritte ai nn. 361, 366 e 384 del registro ordinanze 1982 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe i giudici istruttori
presso i Tribunali di Torino e Velletri ed il Tribunale di Brindisi
propongono questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204,
secondo comma e 222, primo comma, cod. pen., in quanto stabiliscono una
presunzione assoluta di pericolosità sociale degli imputati prosciolti
per infermità psichica al momento del fatto e ne impongono
l'obbligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anche ove
essi non siano da ritenere, al momento del giudizio, socialmente
pericolosi, assumendo, tutti, che tale presunzione contrasterebbe: a)
con l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto, impedendo l'accertamento
in concreto e caso per caso della pericolosità, parifica situazioni
sotto tale profilo diverse; b) con l'art. 32, primo comma, Cost., sia
per la discrasia che ne risulta rispetto alla disciplina dei
trattamenti sanitari obbligatori degli infermi di mente non imputati,
che prevede il ricovero obbligatorio come eccezionale e fondato solo
sulla necessità di urgenti interventi terapeutici e non anche sulla
pericolosità dell'infermo (leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 23 dicembre
1978, n. 833), sia per il ritenuto carattere afflittivo e non curativo
del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
che il giudice istruttore presso il Tribunale di Velletri dubita
della legittimità costituzionale delle medesime disposizioni anche in
riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., sostenendo - senza ulteriori
specificazioni - che la suddetta presunzione comprometterebbe
rispettivamente "il diritto della difesa" ed "il diritto alla salute"
dell'imputato.
Considerato che tutte le suddette questioni sono già state
decise dalla Corte con la sentenza n. 139 del 1982, con la quale sono
state, tra l'altro, dichiarate infondate quelle sollevate in
riferimento agli artt. 27 e 32, primo comma, Cost., manifestamente
infondate quelle relative all'art. 24 Cost. , ed è stata per altro
verso, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dichiarata
"l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204,
cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in cui non
subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo
accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione
della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità
medesima al tempo dell'applicazione della misura"; che le ordinanze non
propongono argomentazioni nuove, né profili che già non siano stati
esaminati nella predetta decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 222, primo comma, cod.
pen. sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 27 e 32,
primo comma Cost. dai giudici istruttori presso i Tribunali di Torino e
Velletri e dal Tribunale di Brindisi con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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