Ordinanza n. 2/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/01/1984 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 766/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
30 novembre 1973, n. 766 (Provvedimenti urgenti per l'Università),
promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1979 dal Tribunale di
Chieti, nel procedimento penale a carico di Tiberio Domenico, iscritta
al n. 475 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 217 dell'8 agosto 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che la presente questione trae origine dal procedimento
penale, pendente innanzi al Tribunale di Chieti, a carico di certo
Tiberio Domenico, imputato del delitto di tentata truffa aggravata "per
avere dichiarato, quale coltivatore diretto proprietario di terreni
agricoli, nella domanda rivolta all'Opera Universitaria di Chieti per
la concessione dell'assegno di studio al figlio, il reddito dei terreni
nelle rendite domenicali ed agrarie, anziché il reddito effettivo,
ricavato dalla coltivazione dei terreni stessi", ed accertato dalla
Polizia giudiziaria in un'ammontare eccedente quello "fissato
dall'Opera Universitaria per il caso di specie";
ritenuto che il giudice a quo assume come " applicabile nel caso
concreto" la previsione dell'art. 7 della legge 30 novembre 1973, n.
766, che ha convertito in legge il D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, recante
misure urgenti per l'Università; che tale disposizione prevede per
l'ottenimento dell'assegno di studio, un certo reddito (familiare)
imponibile il quale, a norma delle leggi tributarie, nel caso di
coltivatore diretto proprietario di terreni è pari alle rendite
domenicali e agrarie rivalutate; che la statuizione in parola è
censurata avanti alla Corte in riferimento agli artt. 3 e 34 della
Costituzione perché creerebbe una disparità di trattamento tra
cittadini il cui reddito imponibile è ancorato a quello effettivo
(lavoratori autonomi, dipendenti, ecc.) e coltivatori diretti
proprietari di terreni agricoli, per i quali il sistema del calcolo del
reddito imponibile comporterebbe vantaggi ingiustificati;
ritenuto che in giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato: la quale
eccepisce l'irrilevanza della questione, in quanto gli artt. 25 della
Costituzione e 2 del codice penale precludono alla Corte di pronunziare
alcuna sentenza da cui possa nella specie scaturire la condanna del
giudicabile, e deduce che la questione è comunque infondata nel
merito, perché la norma censurata fa soltanto riferimento al reddito
imponibile e nulla statuisce direttamente in ordine ai criteri per la
determinazione del reddito, mentre di questi si occupano le norme
fiscali, non dedotte in controversia;
considerato che alla Corte viene richiesto di pronunziare una
sentenza, la quale dovrebbe introdurre, in relazione alla categoria di
coltivatori diretti proprietari di terreni, un nuovo criterio per il
calcolo del reddito imponibile, diverso da quello attualmente stabilito
dalla legge;
che l'effetto di una simile pronunzia sarebbe, secondo la
prospettazione dello stesso giudice a quo, quello di concretare
l'insorgenza di una fattispecie delittuosa, laddove il fatto sottoposto
all'esame del giudice penale risulta, nel momento della sua
consumazione, conforme a legge;
che un simile risultato è precluso dal fondamentale ed
inderogabile principio di legalità delle previsioni incriminatrici,
consacrato, come osserva l'Avvocatura, nell'art. 25 della Costituzione
e nel codice penale; che la questione, pertanto, è manifestamente.
inammissibile
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 30 novembre 1973,
n. 766, in riferimento agli artt. 3 e 34 Cost., sollevata dal Tribunale
di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte