Ordinanza n. 20/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34d.P.R. 601/1973
usata come parametro
citata
- art. 52Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 10 novembre
1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Messina sul
ricorso proposto da Domenico Malescio contro Intendenza di Finanza di
Messina iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 novembre 1989 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 18 luglio 1991) dalla Commissione
tributaria di primo grado di Messina su ricorso proposto da Domenico
Malescio contro l'Intendenza di finanza di Messina (Reg. Ord. n. 505
del 1991) è stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) "nella parte
in cui non estende la esenzione dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari
spettanti ai militari in servizio effettivo, quanto meno in relazione
all'importo che il Ministero competente abbia riconosciuto al
militare dipendente in aggiunta all'ammontare della pensione
ordinaria", in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
anche tenuto conto che l'esenzione dall'IRPEF è stata estesa dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 387 del 1989 alle pensioni
privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;
Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata
da questa Corte con la sentenza n. 151 del 1981 per insussistenza
dell'omogeneità delle situazioni poste a confronto e quindi
manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del
1982, n. 307 e n. 366 del 1985, n. 276 del 1986, n. 394 e n. 786 del
1988, n. 202 del 1989 e n. 333 del 1989;
che non risulta pertinente il richiamo alla sentenza n. 387 del
1989, nella quale la Corte ebbe, tra l'altro, a sottolineare la non
raffrontabilità tra "l'ipotesi della pensione privilegiata ordinaria
che ha il suo titolo in un rapporto di dipendenza volontariamente
costituito e rappresenta la proiezione di un precedente trattamento
economico di servizio del quale condivide la natura reddituale" e
l'ipotesi "della pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in
caso di menomazioni riportate a causa del servizio di leva", da
considerarsi "trattamento del tutto peculiare, sia perché si innesta
su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, secondo comma,
della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al
pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione
della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la
prestazione del servizio di leva";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento agli artt.
3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Messina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte