Ordinanza n. 20/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 596-bisCodice penale
- art. 11legge 47/1948
- art. 12legge 47/1948
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 596-bis
del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento civile,
con ordinanza emessa il 26 ottobre 1999 dal tribunale di Roma,
iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 - 1ª serie speciale -
dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione dell'attore nel procedimento a quo
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Uditi l'avvocato Elio Ripoli per la parte costituita e l'avvocato
dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che il tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento
all'art 68, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 596-bis del codice
penale, in quanto interpretati nel senso "della loro applicabilità
nei confronti del direttore ed editore del giornale, anche ai casi in
cui l'autore delle opinioni sia ammesso alla garanzia dell'art. 68,
primo comma, Cost.";
che il rimettente premette che nella causa civile per
risarcimento dei danni, intentata da persona che si ritiene diffamata
da un articolo apparso sul quotidiano "il Manifesto" nei confronti
dell'autore della pubblicazione, del direttore responsabile e del
legale rappresentante della società editrice, il tribunale ha
dichiarato con sentenza l'inammissibilità della domanda proposta nei
confronti dell'autore dell'articolo, deputato Nicola Vendola, a
seguito della delibera di insindacabilità pronunciata dalla Camera
dei deputati a norma dell'art. 68 della Costituzione;
che il giudice a quo rileva che, per "costante"
interpretazione giurisprudenziale, nei casi di diffamazione a mezzo
stampa permane la responsabilità del direttore e dell'editore del
giornale "anche in presenza della causa di esonero riconosciuta al
parlamentare ex art. 68 c. 1 Cost.", in quanto la "oggettività
dell'illecito penale [...] non consente il venir meno della
responsabilità per omissione, nell'ipotesi in cui l'autore
dell'illecito non è punito per l'applicabilità della specifica
esenzione soggettiva (e funzionale) prevista dall'art. 68 Cost.";
che, ad avviso del rimettente, tale indirizzo
giurisprudenziale si pone in contrasto con l'art. 68 Cost., in quanto
"di fatto tende ad escludere o a rendere oltremodo difficile la
possibilità per il parlamentare di esprimere le proprie opinioni a
mezzo della stampa";
che ne deriverebbe una evidente contraddizione, perché da un
lato viene prevista una prerogativa per le opinioni espresse in
connessione con l'esercizio della funzione parlamentare, dall'altro,
affermandosi "la responsabilità dei veicoli di divulgazione" di tali
opinioni, si creano ostacoli alla diffusione del pensiero del
parlamentare fuori dal contesto del Parlamento;
che si è costituito nel giudizio l'attore nel procedimento a
quo chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
che la parte costituita - premesso che avverso la sentenza
parziale pronunciata dal giudice rimettente nei confronti del
parlamentare autore dell'articolo diffamatorio è stato proposto
appello, con il quale, tra l'altro, viene contestata la legittimità
della deliberazione di insindacabilità votata dalla Camera e si
sollecita la Corte di appello a sollevare conflitto di attribuzione -
rileva, nel merito, che il sacrificio della giurisdizione derivante
dalla prerogativa soggettiva dell'art. 68 della Costituzione non
assicura, contrariamente a quanto asserisce il tribunale, "una
copertura costituzionale delle opinioni diffamatorie, bensì offre,
solo a favore del parlamentare, una astensione dall'intervento
sanzionatorio che non elide la illegittimità oggettiva della
condotta, né sopprime il dovere di controllo dei soggetti
responsabili ai sensi delle norme denunciate";
che l'accoglimento della censura estenderebbe inopinatamente
la insindacabilità a soggetti estranei all'esercizio delle funzioni
che costituiscono il fondamento della prerogativa stessa, con
evidente "degrado della dialettica politica", poiché la libera
divulgazione di espressioni o concetti diffamatori "non può
costituire materia di alcuna garanzia costituzionale";
che, sotto il profilo della rilevanza della questione, la
parte conclude che, ove la Corte di appello sollevasse il conflitto
di attribuzione, la deliberazione della Camera non potrebbe sfuggire
all'annullamento da parte della Corte costituzionale, essendo in
palese contrasto con i principi enunciati in materia dalla Corte
stessa circa il nesso funzionale tra le opinioni espresse e la
funzione parlamentare;
che sussiste, pertanto, un profilo di pregiudizialità, in
quanto l'annullamento della deliberazione della Camera determinerebbe
l'irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata dal
tribunale;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, o,
in subordine, infondata;
che, secondo l'Avvocatura, le censure prospettate dal giudice
rimettente "non discendono dal diritto vivente formatosi in
riferimento ad una normativa ordinaria, che si porrebbe, perciò, in
contrasto con la norma costituzionale", ma si fondano "sulla
riconduzione della guarentigia costituzionale al novero delle
immunità ed alla riconduzione di queste ultime (secondo un
orientamento prevalente, seppur non unitario) alle cause personali di
esclusione della pena (perciò facenti eccezione all'art. 3 c.p.)":
di conseguenza, la questione sarebbe inammissibile perché tendente a
un "intervento sul parametro valutativo piuttosto che sulla
disposizione secondaria";
che in sede di discussione il difensore della parte privata
costituita e l'avvocato dello Stato hanno ulteriormente sviluppato le
ragioni a sostegno della inammissibilità e dell'infondatezza della
questione di legittimità costituzionale.
Considerato che il giudice a quo rileva che, per "costante"
interpretazione giurisprudenziale, in caso di diffamazione a mezzo
stampa permane la responsabilità del direttore del giornale e
dell'editore anche quando nei confronti del parlamentare autore della
pubblicazione sia intervenuta la deliberazione di insindacabilità
della Camera di appartenenza a norma dell'art. 68, primo comma,
Cost., e lamenta che tale indirizzo giurisprudenziale, basato sul
presupposto che l'insindacabilità sia una causa soggettiva di
esenzione dalla responsabilità, si pone in contrasto con l'art. 68
Cost., in quanto di fatto inciderebbe sulla possibilità del
parlamentare di esprimere le sue opinioni a mezzo della stampa;
che il rimettente vorrebbe quindi estendere l'esonero dalla
responsabilità al direttore del giornale e all'editore, ma non trae
le conseguenze applicative dell'interpretazione che egli stesso
considera conforme al parametro costituzionale evocato, a causa
dell'esistenza della "costante" giurisprudenza che segue
l'interpretazione da lui non condivisa;
che, contrariamente a quanto il rimettente mostra di
ritenere, nulla osta a che il giudice a quo adotti egli stesso quella
interpretazione che, a suo avviso, gli consentirebbe di superare i
prospettati dubbi di costituzionalità;
che, in definitiva, il rimettente ha sottoposto a questa
Corte esclusivamente una questione di interpretazione dell'art. 68,
primo comma, Cost., e non già una questione concernente il contrasto
tra il significato da attribuire alle norme ordinarie da applicare
nel giudizio a quo e il parametro costituzionale evocato;
che la questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 596-bis del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 68, primo comma, della
Costituzione, dal tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte