Ordinanza n. 200/1982
Altra decisione · depositata il 24/11/1982 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 624
e 625, n. 4, cod. pen. (furto semplice e furto con aggravante della
destrezza), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 aprile 1978 dal Tribunale di
Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Arancio Giuseppina,
iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978;
2) ordinanza emessa il 9 novembre 1978 dal Pretore di Domodossola
nel procedimento penale a carico di Ligorio Palma, iscritta al n. 26
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 80 del 21 marzo 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che coll'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta è stata
sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli
artt. 624 e 625, n. 4 cod. pen. in riferimento agli artt. 3, 13 e 27
Cost. "nella parte in cui tali norme sanciscono la punizione del
colpevole colle pene in esse stabilite, anche quando il fatto reato sia
consistito nell'impossessamento, senza alcuna violenza, di una somma di
denaro o di un oggetto di valore manifestamente irrisorio"; e che
coll'ordinanza del Pretore di Domodossola analoga questione è stata
sollevata limitatamente all'art. 624 cod. pen per asserito contrasto
cogli artt. 4, primo comma e 27, terzo comma Cost., in quanto la pena
comminata in astratto, sia pure nel minimo di giorni quindici di
reclusione, senza alcuna discriminazione in ordine ai furti di lieve
entità, si risolve di fatto, quando sia inscritta nel certificato
penale, in un grave ostacolo al conseguimento di un posto di lavoro
(art. 4 Cost.), che non troverebbe giustificazione rispetto alle
analoghe conseguenze che giustamente incombono su chi si è macchiato
di più gravi delitti; e, d'altra parte, la pena detentiva non
servirebbe, in siffatti modestissimi casi limiti, ai fini rieducativi
di cui all'art. 27 Cost.
Considerato che la sostanziale identità delle questioni consiglia
la riunione dei giudizi,
che la l. 24 novembre 1981, n. 689 recante "modifiche al sistema
penale", frattanto sopravvenuta, ha profondamente modificato
l'applicazione delle sanzioni detentive per l'ipotesi di pene brevi
(art. 53), consentendone persino la sostituzione con pena pecuniaria di
specie corrispondente, allorquando si tratti di determinarla entro il
limite di un mese,
che una siffatta nuova situazione sembrerebbe, pertanto,
corrispondere a quella auspicata dai giudici summenzionati nell'atto in
cui si determinavano a sollevare le rispettive questioni di
legittimità,
che conseguentemente la dedotta illegittimità deve essere ora
valutata alla stregua della sopravvenuta normativa, per cui s'impone la
restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda a nuovo
esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti rispettivamente al Tribunale di
Caltanissetta e al Pretore di Domodossola.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte