Art. 4 c.p.
Cittadino italiano. Territorio dello Stato
[1]Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranita' dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.
[2]Agli effetti della legge penale, e' territorio dello Stato il territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranita' dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva