Ordinanza n. 200/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1983 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 7/1963
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
terzo e quinto, della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (Divieto di
licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio) promosso con
ordinanza emessa il 16 aprile 1982 dal Pretore di Roma nel procedimento
civile vertente tra Prosperini Mirella e la s.a.s. DI.G.ITAL. iscritta
al n. 489 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 351 del 1982;
visti l'atto di costituzione di Prosperini Mirella e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983, il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato, con riferimento agli
artt. 3, 24, 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dei
commi 3 e 5 dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7, nella parte in
cui dispongono la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice
fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ed il
compimento di un anno dalla celebrazione, in quanto si presume
effettuato per causa di matrimonio, e limitano la facoltà del datore
di lavoro di provare che il licenziamento non è stato intimato per
causa di matrimonio ai soli casi: a) di colpa della lavoratrice che
costituisca giusta causa di risoluzione del rapporto; b) di cessazione
dell'azienda alla quale sia addetta; c) di ultimazione della
prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta; d) di
risoluzione del rapporto per scadenza del termine.
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 27/69 ha già
dichiarato non fondate questioni relative alle norme predette sollevate
in termini analoghi a quelli proposti dal Pretore per quanto riguarda
la pretesa violazione degli artt. 3 e 41 Cost.;
che il principio allora posto a base della decisione conserva
tuttora la sua validità non potendo revocarsi in dubbio che la
presunzione posta a favore della lavoratrice dalla norma impugnata
corrisponde ai fini costituzionali di tutela del lavoro e della
famiglia e che conseguentemente il legislatore ben poteva delimitare i
casi in cui può provarsi l'esistenza di una legittima causa di
licenziamento in modo da evitare frodi e da consentirne il controllo
giurisdizionale;
che l'ordinanza d'altra parte non contiene argomentazioni nuove
rispetto a quelle esaminate con la citata sentenza n. 27/1969;
che la censura riferita all'art. 24 Cost., prospettata in quanto la
disciplina impugnata escluderebbe attività probatorie necessarie al
controllo giudiziale dell'esistenza di giustificati motivi di
licenziamento, è manifestamente infondata poiché non può
configurarsi una violazione del diritto di difesa quando, come nella
specie, la relativa regolamentazione resti nell'ambito della
configurazione e dei confini che derivano dal diritto sostanziale
riconosciuto alla parte;
visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. l, terzo e quinto comma della legge 9 gennaio
1963 n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3,24 e 41 Cost. con
l'ordinanza del Pretore di Roma del 16 aprile 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte