Ordinanza n. 200/1991
Altra decisione · depositata il 02/05/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 279, 299 del
codice di procedura penale e 91 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), promossi con n. 5 ordinanze emesse il 30
agosto, il 25 settembre ed il 23 ottobre 1990 dal Tribunale di
Cosenza, iscritte rispettivamente ai nn. 688, 693, 696, 738 e 745 del
registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 45 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1990 e n. 1,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con le ordinanze, di tenore identico ed analogo, indicate in epigrafe il Tribunale di Cosenza dubita che gli artt. 279,
299 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevedono che - ai fini della decisione da assumere nella
fase degli atti preliminari al dibattimento sulle istanze di revoca,
sostituzione o modifica di misure cautelari di cui all'art. 299 cod.
proc. pen. (ordinanze nn. 688, 696, 738 e 745 del 1990) ovvero di
liberazione ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice (ordinanza n.
693 del 1990) - il pubblico ministero debba trasmettere al giudice,
previo avviso di quest'ultimo, gli atti contenuti nel fascicolo del
pubblico ministero (art. 433), violino gli artt. 3, 13, secondo comma
e 24, secondo comma, Cost.;
che in particolare, ad avviso del Tribunale: dovendosi escludere
che siano gli istanti a dover produrre gli atti necessari per tali
decisioni; essendo a tal fine insufficienti quelli contenuti nel
fascicolo per il dibattimento (artt. 431 e 432); non essendo
espressamente prevista l'applicabilità delle disposizioni di cui
agli artt. 309, quinto comma, 310, secondo comma, cod. proc. pen. e
100 disp. att. cod. proc. pen., ne risulterebbero violati: l'art. 3
Cost., per disparità di trattamento tra imputati in detta fase
rispetto a quelle successive alla conclusione dell'istruttoria
dibattimentale; l'art. 13 Cost., perché il giudizio e la relativa
motivazione risulterebbero impossibili; l'art. 24 Cost., perché
sarebbe menomato il diritto di difesa;
che nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 688, 738 e 745 del
1990 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che deduce la non fondatezza della questione in riferimento a tutti i
parametri invocati e sostiene, in particolare, che, avendo i
difensori - ai sensi dell'art. 433, secondo comma, del codice di rito
- facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti
nel fascicolo del pubblico ministero, dovrebbe ritenersi che sia
onere dell'imputato, nella fase degli atti preliminari al
dibattimento, di produrre gli atti portati a sostegno delle richieste
di revoca o sostituzione delle misure cautelari;
Considerato che i giudizi instaurati con le predette ordinanze
possono essere riuniti, dato che vertono su questioni identiche od
analoghe;
che successivamente all'emanazione di tali ordinanze è entrato
in vigore il decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, recante
"Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale
penale e delle norme ad essa collegate";
che l'art. 14, primo comma, lettera b), del predetto decreto
dispone che dopo il quarto comma dell'art. 299 del codice di
procedura penale è aggiunto, tra l'altro, il seguente comma: "4-bis.
Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la
revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la
sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la
richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al
pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le
proprie richieste";
che alla stregua di tale disposizione potrebbe ritenersi che il
pubblico ministero, nel formulare le proprie richieste, debba
allegare, per la loro compiuta illustrazione, la documentazione
inerente alla misura di cui si chiede la revoca, o la sostituzione
con altra meno grave, o l'applicazione con modalità meno gravose;
che pertinenti produzioni dei difensori dell'istante risultano
possibili in base al disposto dell'art. 433, secondo comma, cod.
proc. pen.;
che la medesima procedura potrebbe essere ritenuta applicabile
ove si tratti di provvedere in ordine all'estinzione della custodia
cautelare ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen.;
che in ordine agli accertamenti sulle condizioni di salute
dell'imputato in stato di custodia cautelare che il Tribunale
rimettente, nella prima delle suddette ordinanze (r.o. n. 688 del
1990), lamenta di non poter eseguire, il medesimo art. 14, primo
comma, lettera b), del predetto decreto dispone che dopo il quarto
comma dell'art. 299 del codice di procedura penale è aggiunto il
seguente comma: "4-ter. In ogni stato e grado del procedimento,
quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice
dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle
condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali
dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e
comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è
pervenuta al giudice. Durante tale periodo è sospeso il termine
previsto dal comma 3";
che conseguentemente gli atti vanno restituiti al giudice
rimettente affinché riesamini la rilevanza della questione alla
stregua delle disposizioni sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte