Art. 279 c.p.p.
Giudice competente
Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva