Ordinanza n. 200/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 20legge 47/1985
- art. 78legge cost. 1/1963
- art. 68Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo
comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di
pianificazione territoriale ed urbanistica), promossi con n. 3
ordinanze emesse il 5 febbraio e l'11 ed il 29 marzo 1993 dal Pretore
di Trieste nei procedimenti penali a carico di Gustin Carlo, Saule
Albano e Golja Paolo, iscritti ai nn. 114, 208 e 237 del registro
ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 12, 19 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il pretore di Trieste, nel corso di un procedimento
penale a carico di Gustin Carlo, imputato, fra gli altri, del reato
previsto e punito dell'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio
1985, n. 47, per avere costruito o fatto costruire, in assenza di
concessione edilizia, un serbatoio di gas di petrolio liquefatto su
piattaforma di cemento e relativa recinzione in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497 del 1939, con
ordinanza emessa il 5 febbraio 1993 (R.O. n. 114 del 1993) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della
Costituzione e 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), questione di
legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo
comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19
novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica);
che la medesima questione è stata sollevata dal pretore di
Trieste con altre due ordinanze di contenuto analogo, emesse, nel
corso di altrettanti procedimenti penali, rispettivamente in data 11
marzo 1993 (R.O. n. 208/1993) e 29 marzo 1993 (R.O. n. 237/1993);
che le questioni sollevate dalle ordinanze menzionate sono
identiche, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti;
Considerato che il giudice a quo fonda i propri dubbi di
legittimità costituzionale sull'asserito contrasto tra la normativa
regionale, la quale prevede che la realizzazione di nuovi impianti
tecnologici sul patrimonio edilizio già esistente - anche in zona
sottoposta a vincolo paesistico o di interesse storico ai sensi delle
leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939 - sia soggetta ad autorizzazione, e
la normativa statale, che contemplerebbe invece la concessione;
che identica questione è stata dichiarata infondata con
sentenza n. 178 del 1994;
che le ordinanze di rimessione non prospettano motivi nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma
e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia
Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di
pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e
4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dal pretore di Trieste con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 12 maggio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte