Art. 68

Con legge regionale saranno stabilite le modalita' per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'articolo 67. Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale. Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art68 · fonte su Normattiva