Ordinanza n. 201/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 29legge 19/1990
- art. 9legge 19/1990
citata
- art. 166Codice penale
- art. 58Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio
1993 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a
carico di Spinelli Cosimo ed altro, iscritta al n. 605 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, nell'ambito di un
giudizio penale a carico di un brigadiere dei carabinieri e di un
carabiniere, entrambi in servizio permanente, imputati di concorso
nel reato di violata consegna aggravata, ha sollevato con l'ordinanza
in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 29 del codice penale
militare di pace, nella parte in cui detta norma consente
l'applicazione automatica della pena accessoria della rimozione dal
grado nei riguardi dei militari non legati da un rapporto di impiego
con l'amministrazione militare nonché nei riguardi dei militari non
più in servizio;
che, secondo la prospettazione del giudice a quo, l'accennata
possibilità si porrebbe in contrasto con il parametro costituzionale
invocato, nel raffronto con la situazione del militare legato
all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego al quale
viceversa - sempre secondo il rimettente - la richiamata pena
accessoria non sarebbe applicabile, giacché l'art. 29 denunciato
risulterebbe "parzialmente abrogato" dall'art. 9 della legge 7
febbraio 1990, n. 19, e precisamente non sarebbe più operante nei
confronti dei militari che, legati da un rapporto di impiego in atto
con l'amministrazione, sarebbero soggetti (soltanto) alla nuova
disciplina della destituzione quale recata dalla citata legge n. 19
del 1990; una disciplina, quest'ultima, che avrebbe in tal modo
interferito sulla materia delle pene accessorie, delimitandone
l'automatismo ai soli casi in cui non sia operante l'istituto della
destituzione e il correlativo necessario procedimento disciplinare;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, non fondata;
Considerato che, secondo la stessa prospettazione del rimettente,
la questione sollevata potrebbe assumere rilievo, relativamente alla
posizione del militare rivestito del grado di brigadiere, solo se e
quando quest'ultimo dovesse subi're l'esecuzione della sentenza di
condanna "per la revoca della (sospensione) condizionale" e "in un
momento in cui egli abbia cessato dal servizio";
che la configurazione doppiamente condizionata rende la
questione, così come impostata dal rimettente, puramente ipotetica
ed anzi, a contrario, presuppone da parte del medesimo giudice la
avvenuta prognosi di concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena che, come tale, si estende alle pene
accessorie (art. 166, primo comma, del codice penale, nel testo
modificato dall'art. 4 della già citata legge n. 19 del 1990) e
dunque anche a quella della rimozione dal grado;
che, peraltro, deve essere ribadito quanto già osservato da
questa Corte (sent. n. 197 del 1993 e, da ultimo, ord. n. 137 del
1994) in merito alla assoluta estraneità della nuova disciplina
della destituzione dei pubblici dipendenti, introdotta dall'art. 9
della legge n. 19 del 1990, rispetto a quella che regola
l'applicazione delle pene accessorie anche di carattere interdittivo;
che il rilievo che precede da un lato rende privo di fondamento
l'assunto interpretativo dal quale muove il giudice a quo, nella
delimitazione dell'ambito applicativo dell'impugnato art. 29
c.p.m.p., non risultando questa norma ricollegabile all'essere o meno
in atto un rapporto di impiego; dall'altro implica la individuazione
di altra norma, non denunciata dal giudice a quo, quale eventuale
origine del problema da questi dedotto, concernente l'automatismo
applicativo delle pene accessorie, e precisamente l'art. 58, secondo
comma, c.p.m.p., che è applicabile nei riguardi del militare che
concorra nel reato con l'inferiore e che sia condannato a pena
detentiva (una situazione, questa, verificatasi appunto nell'ambito
del processo principale); mentre l'art. 29 impugnato contiene, nel
primo comma, soltanto la descrizione del contenuto della pena
accessoria in argomento, nonché, nel secondo comma, una ipotesi di
sua applicazione, collegata all'entità di pena applicata in
concreto, che è estranea al giudizio a quo;
che sotto entrambi i profili accennati la questione si rivela in
conclusione manifestamente inammissibile, perché assume, nella sua
formulazione, carattere ipotetico, e perché investe, nella più
esatta configurazione dei suoi presupposti argomentativi, una norma
da cui comunque non deriva il vizio di incostituzionalità lamentato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 29 del codice penale militare
di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte