Ordinanza n. 202/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/06/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 177-bisd.P.R. 447/1988
- art. 170Codice di procedura penale
- art. 171Codice di procedura penale
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 177 bis, 170 e 171 cod. proc. pen. (Notificazione
all'imputato all'estero - Notificazioni all'imputato irreperibile -
Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'indiziato e
all'imputato) promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1981 dal
Pretore di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Riemerschmid
Eva Maria iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetfa Ufficiale della Repubblica n. 269 del 1981;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, nel processo e coll'ordinanza in epigrafe, il Pretore
di Tolmezzo sollevava questione di legittimità costituzionale delle
norme di cui al combinato disposto degli artt. 177 bis, 170 e 171 cod.
proc. pen. in relazione agli artt. 10, secondo comma, e 24, secondo
comma, Cost.;
che, secondo il Pretore, sarebbe invece più favorevole alle
persone residenti all'estero la procedura prevista dalla Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottata a
Strasburgo il 24 aprile 1959 e ratificata dall'Italia con l. 23
febbraio 1961 n. 315, in quanto assicura la consegna dell'atto da
notificare presso la residenza estera dell'interessato, tramite i
rispettivi Ministeri della Giustizia, e perciò, nel collegamento
coll'art. 10, secondo comma, Cost., le norme della Convenzione
renderebbero incostituzionale il disposto processuale che disciplina la
stessa materia, perché lesivo del principio di cui all'art. 24 secondo
comma Cost.
Considerato, però, che - a parte ormai la mancanza di ogni
interesse nel Pretore a vedere risolta una questione che non riguarda
più nella specie la giurisdizione penale, essendo stata depenalizzata
la norma di cui all'art. 103 comma nono C.d.S. per la sopravvenienza
degli artt. 32 e s. della l. 689/1981 - il magistrato non ha ritenuto
di provvedere a notificare alla parte privata interessata l'ordinanza
di rimessione;
che una siffatta notifica, che riguarda la possibilità del
costituirsi del contraddittorio davanti alla Corte e non gl'interessi
dell'imputato nel processo penale, non era comunque vincolata al
disposto del codice di rito penale, e peraltro si presentava oltremodo
agevole risultando dal rapporto il preciso indirizzo della straniera
nella Repubblica Federale Tedesca;
che, pertanto, essendo mancato un essenziale adempimento della
procedura prevista nell'art. 23 della l. 11 marzo 1953 n. 87, la
questione è manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 177 bis, 170 e 171
cod. proc. pen., sollevata dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza in
epigrafe, in relazione ai commi secondi degli artt. 10 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte