Ordinanza n. 202/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 16 settembre 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale
a carico di Ouarch Abdel Ilah, iscritta al n. 694 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27
della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'incompatibilità
del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di
applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. a partecipare al
giudizio";
Considerato che con la sentenza n. 186 del 1992 - il cui
dispositivo è stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso
anno - questa Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del
dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena
concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al
giudizio";
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile in
quanto già decisa con la predetta sentenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo,
nella parte impugnata, con la sentenza n. 186 del 1992 - sollevata
dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte