Ordinanza n. 203/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre
1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Roma nel procedimento penale a carico di Maraffi Carlo, iscritta al
n. 750 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 77, 25
e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare
il g.i.p. presso il Tribunale che abbia ordinato al p.m. la
formulazione dell'imputazione coatta";
che, secondo il giudice a quo, respingendo la richiesta di
archiviazione ed ordinando di formulare l'imputazione, il giudice per
le indagini preliminari compie una valutazione non formale, ma di
contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della
sussistenza delle condizioni per assoggettare l'imputato a giudizio
di merito; sicché demandare la funzione di udienza preliminare allo
stesso soggetto che, di fatto, ha dato impulso all'azione penale
"dibattendo la contraria opinione del p.m.", contrasta con i
suindicati precetti costituzionali "sotto i diversi profili della
separazione tra funzioni requirenti e giudicanti e dell'indipendenza
del giudice come certezza di imparzialità e terzietà";
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che la questione, in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata con la
sentenza n. 401 del 1991 e manifestamente infondata con la sentenza
n. 502 del 1991; e, in riferimento sia ai suddetti parametri sia agli
artt. 25 e 101 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata
con la sentenza n. 124 del 1992 e manifestamente infondata con
l'ordinanza n. 162 del 1992;
che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili
nuovi;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte