Ordinanza n. 203/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di
procedura penale, anche in relazione all'art. 321, comma 3, dello
stesso codice, promossi con ordinanze emesse: 1) il 5 novembre 1996
dal pretore di Lucera nel procedimento penale a carico di Vittorio
Monaco, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie
speciale, dell'anno 1997; 2) il 29 novembre 1997 dal pretore di
Belluno, sezione distaccata di Feltre, nel procedimento penale a
carico di Gianluigi Piol ed altra, iscritta al n. 15 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 (reg. ord. n.
437 del 1997), il pretore di Lucera - che aveva in precedenza
respinto, quale giudice per le indagini preliminari, l'istanza di
revoca del sequestro preventivo di un manufatto - abusivo ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, in relazione all'art. 321, comma 3, dello
stesso codice, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del
giudice per le indagini preliminari, il quale abbia pronunciato il
rigetto della istanza di revoca di un sequestro preventivo, a
svolgere funzioni di giudice del dibattimento;
che il giudice rimettente, dopo avere ricordato i principi
enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di
incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel
procedimento, ritiene che violi la garanzia del giusto processo
affidare la valutazione conclusiva della responsabilità penale
dell'imputato al giudice che, durante le indagini preliminari, ha
rigettato la richiesta di revoca di una misura cautelare reale
effettuando una valutazione positiva degli indizi di colpevolezza;
che con ordinanza emessa il 29 novembre 1997 (reg. ord. n. 15 del
1998) nel corso di un procedimento penale, il pretore di Belluno,
sezione distaccata di Feltre - che in precedenza, quale giudice per
le indagini preliminari, aveva adottato nel medesimo procedimento una
misura cautelare reale - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale
il giudice che abbia in precedenza, quale giudice per le indagini
preliminari, emesso un decreto di sequestro preventivo;
che anche il pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre,
richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di
incompatibilità del giudice e ritiene che l'emissione di un decreto
di sequestro preventivo, sebbene non comporti la previa valutazione
dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza richiesta invece per
l'adozione delle misure cautelari personali, implichi tuttavia la
convinzione del giudice in ordine all'esistenza di indizi di reato ed
un apprezzamento anche in fatto, seppure non così approfondito come
quello necessario per le misure cautelari personali.
Considerato che le due questioni di legittimità costituzionale
sono evidentemente connesse e possono essere definite con unica
pronuncia, investendo entrambe la disciplina dell'incompatibilità
del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento (art. 34
cod. proc. pen.), nella parte in cui non comprende, tra i casi nei
quali il giudice non può partecipare al giudizio, anche quello del
giudice che, prima del dibattimento, quale giudice per le indagini
preliminari, abbia rigettato l'istanza di revoca di un sequestro
preventivo o abbia emesso decreto di sequestro preventivo;
che, come questa Corte ha già affermato nel dichiarare non
fondata analoga questione (sentenza n. 66 del 1997), le misure
cautelari reali sono per loro natura attinenti a beni o cose
pertinenti al reato la cui libera disponibilità può costituire
situazione di pericolo; tali misure possono prescindere da qualsiasi
profilo di colpevolezza, sicché, per la loro adozione, manca quella
incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità dell'imputato,
basata su gravi indizi di colpevolezza, che potrebbe rendere, o far
apparire, condizionato il successivo giudizio di merito da parte
dello stesso giudice, così da violare le garanzie che si collegano
al principio del giusto processo. Né vi è, per le due diverse
misure cautelari, personali o reali, una identità di presupposti in
ordine alla valutazione rimessa al giudice, tale da comportare la
medesima disciplina quanto all'incompatibilità del giudice;
che, d'altra parte, nell'adozione o nella conferma delle misure
cautelari reali, se la valutazione di merito non è imposta dal tipo
di atto, l'effetto pregiudicante all'interno dello stesso
procedimento di una eventuale valutazione di responsabilità deve
essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i
presupposti, agli istituti della astensione o della ricusazione
(sentenza n. 308 del 1997);
che i giudici rimettenti non prospettano profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e pertanto le
questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 34, comma 2, in relazione all'art. 321, comma 3, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24 e 101 della Costituzione, dal pretore di Lucera con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
b) dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal
pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte