Ordinanza n. 203/2000
Altra decisione · depositata il 16/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.lgs. 237/1997
usata come parametro
citata
- art. 615Codice di procedura civile
- art. 617Codice di procedura civile
- art. 618Codice di procedura civile
- art. 67d.P.R. 43/1988
- art. 11Riscossione imposte sul reddito
- art. 57Riscossione imposte sul reddito
- art. 16Riscossione imposte sul reddito
- art. 60Riscossione imposte sul reddito
- art. 29d.lgs. 112/1999
- art. 68d.lgs. 112/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in
materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari),
promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1999 dal pretore di
Trento nel procedimento civile vertente tra la Provincia Autonoma di
Bolzano e l'Amministrazione delle Finanze ed altre, iscritta al
n. 127 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il pretore di Trento, con ordinanza emessa il 19
gennaio 1999, in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa
dal concessionario del servizio di riscossione per il pagamento
dell'indennizzo per l'occupazione abusiva di un bene demaniale, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina
in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari),
nella parte in cui, rinviando all'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988,
n. 43, che a sua volta richiama l'art. 11 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, e dunque l'intera normativa in vigore per la
riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore, in caso di
contestazione dell'esistenza o dell'entità del credito, di proporre
opposizione all'esecuzione davanti all'autorità giudiziaria
ordinaria e di ottenere dalla stessa la sospensione dell'esecuzione,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata,
rendendo applicabile alla riscossione coattiva dell'indennizzo per
l'occupazione abusiva di beni demaniali, che non ha natura
tributaria, l'art. 54, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 602 del
1973, che in riferimento alla riscossione coattiva delle entrate
tributarie esclude la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione
e la possibilità di ottenere dal giudice ordinario la sospensione
della procedura esecutiva, determinerebbe una limitazione
ingiustificata e discriminatoria del diritto di difesa, aggravata
dalla mancata previsione di un sistema di gradualità nell'iscrizione
a ruolo, analogo a quello applicabile in caso di contestazione dei
crediti tributari;
che tale disparità di trattamento sarebbe resa ancor più
evidente dalla circostanza che, in mancanza di una disciplina
legislativa delle modalità di liquidazione dell'indennità in
questione, l'iscrizione a ruolo ha luogo a seguito della
determinazione unilaterale ed autoritativa del credito da parte della
pubblica amministrazione;
che, nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha
eccepito l'infondatezza della questione, sostenendo che il rinvio
contenuto nella norma impugnata riguarda soltanto le norme del d.P.R.
n. 602 del 1973 che disciplinano la formazione dei ruoli e la
procedura esecutiva, e non si estende a quelle disposizioni che
trovano giustificazione esclusivamente nella natura tributaria del
credito.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad
oggetto l'art. 7 del decreto legislativo n. 237 del 1997, nella parte
in cui, prevedendo che alla riscossione coattiva delle somme dovute
per l'utilizzazione, anche senza titolo, di beni demaniali e
patrimoniali dello Stato si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 67 del d.P.R. n. 43 del 1988, che a sua volta richiama le
disposizioni relative alla riscossione dei tributi, rende applicabile
l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale prevede che le
opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di
procedura civile non sono ammesse ed attribuisce il potere di
sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza;
che, successivamente alla proposizione della questione di
legittimità costituzionale, il decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46 ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo,
disponendo che si effettua con tale sistema la riscossione coattiva
delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi
(art. 17), e sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del
1973, avente ad oggetto la riscossione coattiva, e quindi anche
l'art. 54;
che gli artt. 57 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo
novellato dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, confermano
l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 del
codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la
pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617
del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed
alla notificazione del titolo esecutivo, prevedendo inoltre che il
giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo,
salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e
irreparabile danno;
che, in particolare, l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999
prevede che "per le entrate () non tributarie, il giudice competente
a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la
riscossione se ricorrono gravi motivi", disponendo altresì che alle
medesime entrate "non si applica la disposizione del comma 1
dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente
decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si
propongono nelle forme ordinarie", ed aggiungendo che "ad esecuzione
iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza
dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo
16 del presente decreto";
che all'indennizzo per l'occupazione abusiva di beni
demaniali è quindi applicabile, in parte qua il predetto art. 29,
trattandosi di entrata non avente natura tributaria;
che, in seguito, il decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112 ha riordinato il servizio nazionale della riscossione mediante
ruolo, disponendo espressamente, all'art. 68, l'abrogazione del
d.P.R. n. 43 del 1988;
che le norme sopravvenute hanno determinato un mutamento
complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il
riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità
costituzionale da parte del giudice a quo (cfr. ordinanze nn. 439 e
441 del 1999).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte