Art. 60
Il giudice dell'esecuzione non puo' sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva
Il giudice dell'esecuzione non puo' sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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4 versioni dal 1973
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nell'ipotesi di contestazioni circa l'esistenza o l'entità del credito - Conseguente impossibilità per il giudice ordinario di concedere la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973, pur in presenza di un danno grave ed irreparabile e di gravi motivi - Lamentata violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, lett. a ), e 60, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel dichiarare inammissibili le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., impediscono la concessione della sospensione dell'esecuzione pur in presenza di un danno grave ed irreparabile e di gravi motivi. Invero, le riscontrate carenze argomentative in ordine alla mancata notificazione degli atti impositivi si risolvono in una insufficienza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione.
Riguarda ancheart. 57 Riscossione imposte sul redditoart. 16 d.lgs. 46/1999
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 612 — Sospensione dell'esecuzione della condanna civile
… richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione puo' sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando puo' derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna…
Art. 157
dell'esecuzione (articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Il giudice dell'esecuzione non pusospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.…
Art. 649 — Sospensione dell'esecuzione provvisoria
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.…
Art. 205 — Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione
1. Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio puo' disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza…
Art. 624 — Sospensione per opposizione all'esecuzione
Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso…
Art. 201 — Sospensione del processo
Quando e' impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, puo' sospendere su istanza di parte il processo, finche' non sia pronunciata sentenza sull'impugnazione, e puo' sempre autorizzare le…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art60 · fonte su Normattiva