Ordinanza n. 205/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19d.P.R. 420/1974
usata come parametro
citata
- art. 23d.P.R. 209/1987
- art. 11d.P.R. 347/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R.
31 maggio 1974, n. 420 (Norme sullo stato giuridico del personale non
insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce,
sul ricorso proposto da Di Staso Giancarlo contro il Provveditore
agli studi di Lecce ed altri, iscritta al n. 634 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
Sezione di Lecce, con ordinanza emessa il 27 aprile 1988, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli
artt. 3, 4, 32 e 38 della Costituzione, dell'art. 19 del d.P.R. 31
maggio 1974, n. 420, nella parte in cui, non consentendo agli
impiegati della carriera esecutiva di cui al decreto stesso la
possibilità di essere utilizzati a domanda in altro ruolo non
soltanto di corrispondente carriera ma anche di carriera inferiore,
non garantirebbe il diritto al lavoro e alla salute, nonché - in
particolare - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in
quanto non verrebbero tutelati nella stessa misura lavoratori in
identiche situazioni solo perché appartenenti ad Amministrazioni
diverse;
che, a parere del giudice a quo, la disposizione impugnata
sacrificherebbe, sotto il primo profilo, il diritto al lavoro, in
quanto, ove questo fosse limitato da condizioni di salute
sfavorevoli, il legislatore sarebbe tenuto a porre in essere tutti
gli accorgimenti perché il principio costituzionale della tutela
della salute, di cui all'art. 32 della Costituzione, venga a
coordinarsi nella maniera più armonica possibile con l'altro
principio della tutela del diritto al lavoro;
che infine la norma impugnata contrasterebbe, secondo il giudice
rimettente, con l'art. 4 della Costituzione - il quale vuole siano
promosse condizioni tali da rendere effettivo il diritto al lavoro,
norma cui si connette la tutela di cui al successivo art. 35 nonché
con l'art. 38;
che è intervenuta, in rappresentanza e difesa del Presidente
del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato rilevando
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.
Considerato che, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1985, al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola è
applicabile la normativa risultante dalla disciplina prevista
dall'accordo del 9 febbraio 1987, concernente il relativo comparto di
cui al d.P.R. 10 aprile 1987, n. 209;
che l'art. 23 del provvedimento citato consente al personale
riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle mansioni
del proprio profilo professionale di essere recuperato al servizio
attivo anche in compiti spettanti a qualifiche funzionali inferiori,
ove non sia possibile altrimenti;
che tale disposizione ha contenuto analogo a quello dell'art. 11
del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, dettato per il personale degli
enti locali ed assunto a tertium comparationis dal giudice
rimettente;
che quest'ultimo censura quindi una norma non applicabile alla
fattispecie del giudizio a quo, la quale risulta risolvibile
attraverso gli indicati strumenti normativi;
che, la proposta questione è, pertanto, manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R. 31 maggio 1974,
n. 420 (Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante
statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 38 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
Sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte