Ordinanza n. 205/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22r.d. 965/1924
- art. 54legge 312/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del regio
decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e
dei regi istituti di istruzione media), dell'art. 54 della legge 11
luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto
1971, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza
nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario),
promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1997 dal tribunale
amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Paolo
Perinelli ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed
altri, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 aprile 1997, nel corso di
un giudizio promosso da docenti di ruolo i quali, avendo svolto le
funzioni di preside incaricato tra gli anni scolastici 1979/1980 e
1993/1994, chiedevano il riconoscimento del diritto a percepire il
trattamento economico spettante ai presidi di ruolo, il tribunale
amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965
(Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione
media), dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo
assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello
Stato) e della legge, indicata soltanto nella motivazione
dell'ordinanza di rimessione, 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il
conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli
istituti di istruzione dell'ordine secondario);
che il giudice rimettente richiama l'ordinanza del tribunale
amministrativo regionale del Lazio con la quale è stata sollevata
analoga questione e ritiene che la mancata attribuzione del
trattamento retributivo dei presidi di ruolo ai docenti di ruolo
incaricati di sostituire il preside o di svolgerne le funzioni
violerebbe il diritto ad una retribuzione proporzionale alla qualità
del lavoro svolto e determinerebbe, inoltre, una oggettiva ed
ingiustificata discriminazione con lesione della imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo, nell'atto di costituzione, che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata, e ricordando, in
una successiva memoria, che analoga questione è stata dichiarata
dalla Corte in parte inammissibile ed in parte infondata (sentenza n.
273 del 1997).
Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza del
tribunale amministrativo regionale per il Veneto, una analoga
questione, richiamata dallo stesso giudice rimettente, è stata
dichiarata, con sentenza n. 273 del 1997, in parte inammissibile e in
parte infondata;
che, difatti, con riferimento alla disciplina della nomina e
della retribuzione del preside supplente dettata dall'art. 22 del
regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, la questione ha ad oggetto una
disposizione inserita in un atto, l'ordinamento interno delle giunte
e dei regi istituti di istruzione media, che si autoqualifica come
regolamento e che, per la sua natura di norma secondaria, non è
suscettibile di essere oggetto del giudizio di legittimità
costituzionale;
che in riferimento alle altre disposizioni denunciate che hanno
natura legislativa (art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e
legge 14 agosto 1971, n. 821), la questione di legittimità
costituzionale è stata dichiarata non fondata, giacché non è
irragionevole, né discrimina i presidi incaricati, un trattamento
retributivo differenziato rispetto a quello dei presidi di ruolo e
che tenga conto del diverso livello di qualificazione accertato, solo
per i presidi di ruolo, a seguito di apposito concorso; inoltre la
differenza retributiva, oggettivamente ancorata ad una diversa
qualità del lavoro con la quale la medesima funzione è espletata,
non contrasta con il criterio di proporzionalità della retribuzione
(artt. 3 e 36 Cost.); né, d'altra parte, possono essere invocati i
principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione
(art. 97 Cost.) per conseguire miglioramenti retributivi;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, sicché la
questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile e manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965
(Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione
media), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della
Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto
con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato) e della legge 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il
conferimento di incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti
di istruzione dell'ordine secondario), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dallo stesso tribunale
amministrativo regionale con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte