Corte costituzionale

Ordinanza n. 205/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 22r.d. 965/1924
  • art. 54legge 312/1980

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del regio

decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e

dei regi istituti di istruzione media), dell'art. 54 della legge 11

luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del

personale civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto

1971, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza

nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario),

promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1997 dal tribunale

amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Paolo

Perinelli ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed

altri, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie

speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 aprile 1997, nel corso di

un giudizio promosso da docenti di ruolo i quali, avendo svolto le

funzioni di preside incaricato tra gli anni scolastici 1979/1980 e

1993/1994, chiedevano il riconoscimento del diritto a percepire il

trattamento economico spettante ai presidi di ruolo, il tribunale

amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965

(Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione

media), dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo

assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello

Stato) e della legge, indicata soltanto nella motivazione

dell'ordinanza di rimessione, 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il

conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli

istituti di istruzione dell'ordine secondario);

che il giudice rimettente richiama l'ordinanza del tribunale

amministrativo regionale del Lazio con la quale è stata sollevata

analoga questione e ritiene che la mancata attribuzione del

trattamento retributivo dei presidi di ruolo ai docenti di ruolo

incaricati di sostituire il preside o di svolgerne le funzioni

violerebbe il diritto ad una retribuzione proporzionale alla qualità

del lavoro svolto e determinerebbe, inoltre, una oggettiva ed

ingiustificata discriminazione con lesione della imparzialità e buon

andamento della pubblica amministrazione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo, nell'atto di costituzione, che la

questione sia dichiarata inammissibile o infondata, e ricordando, in

una successiva memoria, che analoga questione è stata dichiarata

dalla Corte in parte inammissibile ed in parte infondata (sentenza n.

273 del 1997).

Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza del

tribunale amministrativo regionale per il Veneto, una analoga

questione, richiamata dallo stesso giudice rimettente, è stata

dichiarata, con sentenza n. 273 del 1997, in parte inammissibile e in

parte infondata;

che, difatti, con riferimento alla disciplina della nomina e

della retribuzione del preside supplente dettata dall'art. 22 del

regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, la questione ha ad oggetto una

disposizione inserita in un atto, l'ordinamento interno delle giunte

e dei regi istituti di istruzione media, che si autoqualifica come

regolamento e che, per la sua natura di norma secondaria, non è

suscettibile di essere oggetto del giudizio di legittimità

costituzionale;

che in riferimento alle altre disposizioni denunciate che hanno

natura legislativa (art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e

legge 14 agosto 1971, n. 821), la questione di legittimità

costituzionale è stata dichiarata non fondata, giacché non è

irragionevole, né discrimina i presidi incaricati, un trattamento

retributivo differenziato rispetto a quello dei presidi di ruolo e

che tenga conto del diverso livello di qualificazione accertato, solo

per i presidi di ruolo, a seguito di apposito concorso; inoltre la

differenza retributiva, oggettivamente ancorata ad una diversa

qualità del lavoro con la quale la medesima funzione è espletata,

non contrasta con il criterio di proporzionalità della retribuzione

(artt. 3 e 36 Cost.); né, d'altra parte, possono essere invocati i

principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione

(art. 97 Cost.) per conseguire miglioramenti retributivi;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, sicché la

questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile e manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965

(Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione

media), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della

Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto

con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo

assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello

Stato) e della legge 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il

conferimento di incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti

di istruzione dell'ordine secondario), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dallo stesso tribunale

amministrativo regionale con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte